(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto 8 marzo 1996, n. 084/Pres. con cui e' stato approvato il Regolamento avente per oggetto "Legge regionale 46/1995. Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale"; Atteso che i massimali d'intensita' espressi in Equivalente Sovvenzione Netta (E.S.N.), fissati dalla Commissione europea con decisione Aiuto di Stato n. 40/1995 del 24 marzo 1995 SG(95) D/3693 e Aiuto di Stato n. 267/1995 Italia del 28 marzo 1995 SG(95) D/3817, per le zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3 c) del trattato CE, sono pari rispettivamente al: 20% E.S.N. per le piccole imprese; 15% E.S.N. per le medie imprese; 10% E.S.N. per le altre imprese, e che gli stessi non hanno subito modificazioni; Atteso che il prelievo fiscale al momento dell'emanazione del Regolamento sopra indicato era rappresentato dall'IRPEG al 37% e dall'ILOR al 16,2%; Atteso che dal 1 gennaio 1998 il regime di tassazione del reddito d'impresa e' stato modificato con l'introduzione dell'IRAP (imposta regionale sulle attivita' produttive) fissata al 4,25% in sostituzione dell'ILOR; Constatato che anche il tasso di riferimento/attualizzazione fissato dall'Unione europea ha subito modificazioni; Ritenuto che per una piu' agevole comprensione ed applicazione del regime di aiuto suddetto permane la necessita' di fornire un valore di conversione tra Equivalente Sovvenzione Netta (E.S.N.) ed Equivalente Sovvenzione Lorda (E.S.L.), avuto riguardo al prelievo fiscale ed al tasso di attualizzazione, in quanto l'E.S.L. risulta, per consuetudine, essere piu' nota presso le banche e gli utenti; Ritenuto, pertanto, opportuno determinare un valore fisso di conversione dell'E.S.N. in E.S.L., nel caso che l'aiuto operi sia sotto forma di credito agevolato che sotto forma di contributo in conto capitale sia come sommatoria degli aiuti anzidetti; Vista la circolare n. 900043 del 5 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998 - serie generale, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, ha individuato, tra l'altro, come base di calcolo, per i contributi in conto capitale, il periodo convenzionale di ammortamento dei beni oggetto dell'intervento agevolativo e ha preso atto della nuova imposizione fiscale sul reddito d'impresa; Ritenuto di adottare le medesime modalita' di calcolo riferite ai periodi di ammortamento e all'imposizione fiscale per determinare i limiti di aiuto regionale che prevedono la forma del contributo in conto capitale; Riscontrato che applicando la metodologia in argomento ad un campione di domande presentate da imprese della Regione ai sensi della legge n. 488/1992, sulla base del tasso di attualizzazione vigente, della nuova imposizione fiscale, e dei periodi convenzionali di ammortamento, il valore di conversione tra E.S.N. e E.S.L., per i contributi in conto capitale, non cambia rispetto ai valori fissati con il citato Regolamento n. 084/Pres. dell'8 marzo 1996; Verificato che la variazione sopra riscontrata determina nel caso di aiuti sotto forma di credito agevolato che il: 20% in E.S.N. corrisponde al 34% in E.S.L.; 15% in E.S.N. corrisponde al 25% in E.S.L.; 10% in E.S.N. corrisponde al 17% in E.S.L.; Riscontrato, inoltre, che per le forme di aiuto operanti esclusivamente sotto forma di credito agevolato o di contributi in conto interessi la nuova imposizione fiscale determina una proporzionale variazione del coefficiente di conversione da E.S.L. in E.S.N. portando lo stesso, con arrotondamento per difetto, dallo 0,47 al 0,59; Constatato che le zone del territorio regionale, gia' individuate dal precedente Regolamento, non hanno subito modificazioni; Considerato che con la legge regionale 28 luglio 1997, n. 26 sono stati fissati, in conformita' a quanto previsto dall'Unione europea, i nuovi limiti dimensionali delle piccole e medie imprese industriali; Atteso che l'Unione europea non ha fornito indicazioni in merito ai limiti dimensionali delle imprese di servizio; Atteso che varie leggi regionali di settore prevedono tra i beneficiari le imprese di servizio alla produzione e che le imprese medesime figurano quali beneficiari nell'ambito della disciplina relativa all'attuazione del programma comunitario Obiettivo 2 1997-1999; Visto il decreto 23 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998 - serie generale, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha definito, tra l'altro, i limiti dimensionali della piccola e media impresa di servizi; Ritenuto di adeguare la disciplina regionale a quella fissata dallo Stato, adottando un nuovo Regolamento in sostituzione di quello emanato con D.P.G.R. 084/Pres. dell'8 marzo 1996; Sentito il Comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive nella seduta del 15 maggio 1998 che ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'industria; Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1500 del 15 maggio 1998; Decreta: 1. E' approvato il nuovo Regolamento concernente "Rideterminazione dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse aree del territorio regionale", nel testo allegato al presente decreto, del quale forma parte integrante e sostanziale, che viene a sostituire il Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 084/Pres. dell'8 marzo 1996. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 4 giugno 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 luglio 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 324