(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 30 del 29 luglio 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto il decreto 8 marzo  1996,  n.  084/Pres.  con  cui  e'  stato
approvato il Regolamento avente per oggetto "Legge regionale 46/1995.
Rideterminazione  dei  massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle
diverse aree del territorio regionale";
  Atteso  che  i  massimali  d'intensita'  espressi  in   Equivalente
Sovvenzione  Netta  (E.S.N.),  fissati  dalla Commissione europea con
decisione Aiuto di Stato n. 40/1995 del 24 marzo 1995 SG(95) D/3693 e
Aiuto di Stato n. 267/1995 Italia del 28 marzo  1995  SG(95)  D/3817,
per  le zone coperte dalla deroga regionale dell'art. 92, paragrafo 3
c) del trattato CE, sono pari rispettivamente al:
   20% E.S.N. per le piccole imprese;
   15% E.S.N. per le medie imprese;
   10% E.S.N. per le altre imprese,
e che gli stessi non hanno subito modificazioni;
  Atteso che il  prelievo  fiscale  al  momento  dell'emanazione  del
Regolamento  sopra  indicato  era  rappresentato  dall'IRPEG al 37% e
dall'ILOR al 16,2%;
  Atteso che dal 1 gennaio 1998 il regime di tassazione  del  reddito
d'impresa  e'  stato modificato con l'introduzione dell'IRAP (imposta
regionale  sulle  attivita'   produttive)   fissata   al   4,25%   in
sostituzione dell'ILOR;
  Constatato   che  anche  il  tasso  di  riferimento/attualizzazione
fissato dall'Unione europea ha subito modificazioni;
  Ritenuto che per una piu' agevole comprensione ed applicazione  del
regime  di  aiuto suddetto permane la necessita' di fornire un valore
di  conversione  tra  Equivalente  Sovvenzione  Netta  (E.S.N.)    ed
Equivalente  Sovvenzione  Lorda  (E.S.L.), avuto riguardo al prelievo
fiscale ed al tasso di attualizzazione, in quanto  l'E.S.L.  risulta,
per consuetudine, essere piu' nota presso le banche e gli utenti;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  determinare  un  valore  fisso  di
conversione dell'E.S.N. in E.S.L., nel caso  che  l'aiuto  operi  sia
sotto  forma  di  credito  agevolato che sotto forma di contributo in
conto capitale sia come sommatoria degli aiuti anzidetti;
  Vista la circolare n. 900043 del 5 febbraio 1998, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 45 del 24 febbraio 1998 - serie generale, con
la   quale   il   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato,   ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni
previste dalla legge n. 488/1992, ha individuato, tra  l'altro,  come
base  di  calcolo,  per  i  contributi  in conto capitale, il periodo
convenzionale  di  ammortamento  dei  beni  oggetto   dell'intervento
agevolativo  e  ha  preso  atto  della  nuova imposizione fiscale sul
reddito d'impresa;
  Ritenuto  di  adottare le medesime modalita' di calcolo riferite ai
periodi di ammortamento e all'imposizione fiscale per  determinare  i
limiti  di  aiuto  regionale che prevedono la forma del contributo in
conto capitale;
  Riscontrato che  applicando  la  metodologia  in  argomento  ad  un
campione  di  domande  presentate  da  imprese della Regione ai sensi
della legge n. 488/1992, sulla  base  del  tasso  di  attualizzazione
vigente, della nuova imposizione fiscale, e dei periodi convenzionali
di  ammortamento, il valore di conversione tra E.S.N. e E.S.L., per i
contributi in conto capitale, non cambia rispetto ai  valori  fissati
con il citato Regolamento n. 084/Pres. dell'8 marzo 1996;
  Verificato  che  la variazione sopra riscontrata determina nel caso
di aiuti sotto forma di credito agevolato che il:
   20% in E.S.N. corrisponde al 34% in E.S.L.;
   15% in E.S.N. corrisponde al 25% in E.S.L.;
   10% in E.S.N. corrisponde al 17% in E.S.L.;
  Riscontrato,  inoltre,  che  per  le  forme   di   aiuto   operanti
esclusivamente  sotto  forma  di credito agevolato o di contributi in
conto  interessi  la  nuova   imposizione   fiscale   determina   una
proporzionale variazione del coefficiente di conversione da E.S.L. in
E.S.N. portando lo stesso, con arrotondamento per difetto, dallo 0,47
al 0,59;
  Constatato  che  le zone del territorio regionale, gia' individuate
dal precedente Regolamento, non hanno subito modificazioni;
  Considerato che con la legge regionale 28 luglio 1997, n.  26  sono
stati  fissati, in conformita' a quanto previsto dall'Unione europea,
i  nuovi  limiti  dimensionali  delle   piccole   e   medie   imprese
industriali;
  Atteso che l'Unione europea non ha fornito indicazioni in merito ai
limiti dimensionali delle imprese di servizio;
  Atteso  che  varie  leggi  regionali  di  settore  prevedono  tra i
beneficiari le imprese di servizio alla produzione e che  le  imprese
medesime  figurano  quali  beneficiari  nell'ambito  della disciplina
relativa  all'attuazione  del  programma  comunitario   Obiettivo   2
1997-1999;
  Visto  il  decreto  23  dicembre  1997,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998 - serie generale, con il  quale
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato ha
definito, tra l'altro, i limiti dimensionali della  piccola  e  media
impresa di servizi;
  Ritenuto di adeguare la disciplina regionale a quella fissata dallo
Stato,  adottando  un  nuovo  Regolamento  in  sostituzione di quello
emanato con D.P.G.R. 084/Pres. dell'8 marzo 1996;
  Sentito   il   Comitato    dipartimentale    per    le    attivita'
economico-produttive  nella seduta del 15 maggio 1998 che ha espresso
parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione
regionale dell'industria;
  Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  1500  del  15
maggio 1998;
 
                              Decreta:
 
  1.  E' approvato il nuovo Regolamento concernente "Rideterminazione
dei massimali contributivi in E.S.L. ammessi nelle diverse  aree  del
territorio  regionale",  nel  testo allegato al presente decreto, del
quale forma parte integrante e sostanziale, che viene a sostituire il
Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 084/Pres. dell'8 marzo 1996.
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  3.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara'  quindi  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 4 giugno 1998
 
                               CRUDER
 
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 10 luglio 1998
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
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