(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 14 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le presenti norme, emanate in conformita' ai criteri generali approvati con deliberazione CIPE 19 marzo 1995, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da enti pubblici territoriali e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di enti pubblici territoriali, nonche' a quelli acquistati, realizzati o reuperati da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi: a) realizzati, acquistati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata: b) di servizio, e cioe' quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione; c) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati acquistati o recuperati a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato o della Regione; d) realizzati dalle cooperative edilizie per propri soci. 2. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo dell'ente proprietario, da comunicare alla giunta regionale e al segretario generale del C.E.R.: a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunita' alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico - artistico non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell'edilizia residenziale pubblica; b) gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati, acquistati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica; c) gli alloggi non piu' idonei per vetusta' o per inadeguatezza ad essere assegnati come residenza permanente possono essere sottratti temporaneamente all'assegnazione, mediante deliberazione adottata dall'ente gestore, su rischiesta del comune e previo atto formale favorevole dell'ente proprietario, ed essere destinati a ricoveri provvisori o case parcheggio. Resta a carico del comune, a scomputo di ogni e qualsiasi onere, rendere utilizzabili i suddetti alloggi. Nella delibera dell'Ente gestore vanno determinati la durata della sospensione dall'assegnazione ed il comune che dovra' provvedere alle assegnazioni temporanee per le categorie di cui alle riserve. I canoni derivanti dall'attuazione della presente legge compensano i maggiori introiti degli II.AA.CC.PP. per gli anni 1994 e 1995 dovuti all'applicazione del comma 9 dell'art. 66 della legge n. 427/1993, restando a carico degli II.AA.CC.PP. per gli stessi anni la quota "Q" cosi' come determinata con decreto ministeriale LL.PP. 11399/B del 26 novembre 1993. 3. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati le cause e l'uso contingenti per i quali sono state realizzate e sempre che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.