(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del
                           14 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 
  1.  Le  presenti  norme, emanate in conformita' ai criteri generali
approvati con deliberazione CIPE  19  marzo  1995,  pubblicati  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 27 maggio 1995, si applicano a tutti
gli alloggi acquistati, realizzati e recuperati dallo Stato, da  enti
pubblici  territoriali  e dagli II.AA.CC.PP. a totale carico o con il
concorso o il contributo dello  Stato  o  della  Regione  o  di  enti
pubblici  territoriali,  nonche'  a  quelli  acquistati, realizzati o
reuperati da enti pubblici non economici  per  le  finalita'  sociali
proprie  dell'edilizia  residenziale  pubblica.  Sono esclusi da tale
applicazione gli alloggi:
   a) realizzati, acquistati o recuperati con programmi  di  edilizia
agevolata e convenzionata:
   b)  di  servizio,  e  cioe' quelli per i quali la legge preveda la
semplice concessione amministrativa con  conseguente  disciplinare  e
senza contratto di locazione;
   c)  di  proprieta'  degli enti pubblici previdenziali, purche' non
realizzati acquistati o recuperati a totale carico o con il  concorso
o con il contributo dello Stato o della Regione;
   d) realizzati dalle cooperative edilizie per propri soci.
  2.  Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo dell'ente
proprietario, da comunicare alla giunta  regionale  e  al  segretario
generale del C.E.R.:
   a) gli alloggi che per modalita' di acquisizione, per destinazione
funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata quali comunita'
alloggio   terapeutiche   o  assistenziali,  o  che  per  particolari
caratteri di pregio  storico  -  artistico  non  siano  utilizzati  o
utilizzabili per fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
   b) gli alloggi di proprieta' degli enti pubblici non economici che
non  siano  stati realizzati, acquistati o recuperati con fondi dello
Stato o della Regione e che siano destinati  a  soddisfare  fasce  di
reddito  superiori  a  quelle per l'accesso all'edilizia residenziale
pubblica;
   c) gli alloggi non piu' idonei per vetusta' o per inadeguatezza ad
essere assegnati come residenza permanente possono  essere  sottratti
temporaneamente  all'assegnazione,  mediante  deliberazione  adottata
dall'ente gestore, su rischiesta del comune  e  previo  atto  formale
favorevole  dell'ente  proprietario,  ed  essere destinati a ricoveri
provvisori o case parcheggio. Resta a carico del comune,  a  scomputo
di  ogni  e qualsiasi onere, rendere utilizzabili i suddetti alloggi.
Nella delibera dell'Ente gestore vanno determinati  la  durata  della
sospensione dall'assegnazione ed il comune che dovra' provvedere alle
assegnazioni  temporanee  per  le  categorie di cui alle riserve.   I
canoni derivanti dall'attuazione della presente  legge  compensano  i
maggiori  introiti degli II.AA.CC.PP. per gli anni 1994 e 1995 dovuti
all'applicazione del comma 9 dell'art. 66 della  legge  n.  427/1993,
restando a carico degli II.AA.CC.PP. per gli stessi anni la quota "Q"
cosi' come determinata con decreto ministeriale LL.PP. 11399/B del 26
novembre 1993.
  3.  I  presenti  criteri si applicano anche alle assegnazioni delle
case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessati le
cause e l'uso contingenti per i quali sono state realizzate e  sempre
che abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.