(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del
                           14 agosto 1998)
 
                       IL consiglio REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  24  dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise
per l'organizzazione  e  la  gestione  dell'Istituto  zooprofilattico
sperimentale  "G.  Caporale"  di Teramo di cui alla legge regionale 4
gennaio 1979, n. 1 e' sostituito con il seguente:
  "Art.  24.  Indennita'  ai  componenti  degli  organi dell'ente. Ai
componenti del consiglio di amministrazione che non siano  dipendenti
dell'Istituto  e  delle  regioni  interessate,  per  ogni giornata di
partecipazione alle sedute  spetta  un  gettone  di  presenza  di  L.
100.000.
  Al  presidente del consiglio ed al commissario straordinario di cui
all'art. 12, comma 2, spetta una indennita' mensile pari al  50%  del
compenso mensile corrisposto ai consiglieri regionali.
  Al  componenti il collegio sindacale ai sensi del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 spetta  l'indennita'
prevista  al comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992 n. 502.
  Ai membri del consiglio di  amministrazione  ed  ai  componenti  il
collegio  sindacale spetta altresi', oltre il rimborso delle spese di
viaggio, l'indennita' di missione in quanto dovuta nella misura e con
le modalita' previste dalla vigente normativa statale".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Molise.
   Campobasso, 4 agosto 1998.
                                IORIO