(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del 14 agosto 1998) IL consiglio REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto ed ha annotato quanto segue: "Il Governo ha tuttavia osservato quanto segue: 1) all'art. 2, comma 1, lettera j) che tali funzioni devono essere esercitate nel rispetto delle normative statali che riservano allo Stato la disciplina delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; 2) all'art. 2, comma 1, lettera o) e all'art. 3, comma 1, lettera g) che tali funzioni possono essere esercitate dalla Regione nel rispetto delle competenze statali in materia; 3) all'art. 2, comma 1, lettera a) deve intendersi come attivita' di "concorso" alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore". IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", disciplina la ripartizione tra la Regione e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione conferite alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale". 2. La ripartizione delle funzioni tra Regione ed enti locali e' definita nel rispetto del principio di sussidiarieta' e degli altri principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.