(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 16 del
                           14 agosto 1998)
 
                       IL consiglio REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
ed ha annotato quanto segue:
  "Il Governo ha tuttavia osservato quanto segue:
   1) all'art. 2, comma 1, lettera j) che tali funzioni devono essere
esercitate nel rispetto delle normative statali  che  riservano  allo
Stato  la  disciplina  delle  risorse  ittiche  marine  di  interesse
nazionale;
   2) all'art. 2, comma 1, lettera o) e all'art. 3, comma 1,  lettera
g)  che  tali  funzioni  possono  essere esercitate dalla Regione nel
rispetto delle competenze statali in materia;
   3) all'art. 2, comma 1, lettera a) deve intendersi come  attivita'
di   "concorso"  alla  elaborazione  ed  attuazione  delle  politiche
comunitarie e nazionali di settore".
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  4,  comma  5  della
legge  15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma  della
pubblica  amministrazione  e  per la semplificazione amministrativa",
disciplina la ripartizione tra la Regione e  gli  enti  locali  delle
funzioni   amministrative   in   materia   di  agricoltura,  foreste,
agriturismo, pesca, caccia, sviluppo rurale e alimentazione conferite
alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo  4  giugno
1997  n. 143 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative
in   materia   di   agricoltura   e    pesca    e    riorganizzazione
dell'amministrazione centrale".
  2.  La  ripartizione  delle  funzioni tra Regione ed enti locali e'
definita nel rispetto del principio di sussidiarieta' e  degli  altri
principi  di  cui  all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59.