(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 32
                         del 12 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La Regione Piemonte promuove, con la presente legge, il recupero
a  fini  abitativi  dei  sottotetti,  con  l'obiettivo di limitare il
consumo  di  suolo  e  di  favorire  il  contenimento   dei   consumi
energetici.
  2.  In  base  alla  permanenza  di tipo continuativa o limitata nel
tempo, agli effetti della  presente  legge,  in  ogni  abitazione  si
distinguono i seguenti spazi:
   a) abitazione: cucina, stanze di soggiorno, da letto, per studio;
   b) accessori: bagni, posto cottura, verande, tavernette;
   c)   servizio:   corridoi  e  disimpegni  in  genere,  lavanderie,
spogliatoi, guardaroba, ripostigli.
  3. Negli edifici esistenti destinati o da destinarsi in tutto o  in
parte a residenza e' consentito il recupero a solo scopo residenziale
del  piano sottotetto, purche' risulti legittimamente realizzato alla
data di entrata in  vigore  della  presente  legge:  il  recupero  e'
soggetto a concessione edilizia.
  4.  L'altezza  media interna, calcolata dividendo il volume interno
lordo per la superficie interna lorda degli spazi ad uso  abitazione,
di cui al comma 2, lettera a), e' fissata in non meno di m 2,40.  Per
gli  spazi accessori o di servizio, indicati al comma 2, lettere b) e
c), l'altezza e' riducibile a  m  2,20.  Nei  comuni  montani  e  nei
territori  montani  dei  comuni  parzialmente  montani e' ammessa una
riduzione dell'altezza media sino a m  2,20  per  gli  spazi  ad  uso
abitazione  e a m 2,00 per gli spazi accessori e di servizio. In caso
di soffitto non  orizzontale,  ferme  restando  le  predette  altezze
medie,  l'altezza  della  parete minima non puo' essere inferiore a m
1,60 per gli spazi ad uso abitazione  ed  a  m  1,40  per  gli  spazi
accessori  e  di servizio, riducibili rispettivamente a m 1,40 ed a m
1,20 per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori  montani
dei  comuni  parzialmente  montani.  Gli  eventuali  spazi di altezza
inferiore ai minimi devono essere chiusi  mediante  opere  murarie  o
arredi  fissi  e  ne  puo'  essere  consentito  l'uso  come spazio di
servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio.  In  corrispondenza
delle  fonti  di  luce  diretta  la  chiusura  di  tali  spazi non e'
prescrittiva. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza  media  e'
calcolata  come  media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella
del  colmo  della  volta  stessa,  misurata  dal  pavimento  al  loro
intradosso  con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo
di volta.
  5. Il recupero di cui alla presente legge  puo'  essere  consentito
solo  nel  caso  in  cui  gli edifici interessati siano serviti dalle
urbanizzazioni primarie.
  6. Si definiscono sottotetti i volumi  sovrastanti  l'ultimo  piano
degli edifici compresi nella sagoma di copertura.
  7.  Il  recupero  abitativo  dei sottotetti e' consentito ove siano
rispettate tutte le prescrizioni  igienico-sanitarie  riguardanti  le
condizioni  di abitabilita' previste dai regolamenti vigenti e quanto
disposto dal comma 5.
  8. Con motivata deliberazione  del  Consiglio  comunale,  i  comuni
possono, nel termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge,  disporre  l'esclusione  di parti del
territorio dall'applicazione delle presenti norme.