(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Dismissione e trasferimento dei presidi 1. Il presidio ospedaliero di Montalcino e' dismesso dalla funzione ospedaliera ed e' trasferito dall'Azienda ospedaliera senese all'Azienda unita' sanitaria locale 7 di Siena per essere adibito a funzioni socio-sanitarie e di ricovero che possono essere svolte anche attraverso la predisposizione di appositi modelli sperimentali. 2. Il presidio ospedaliero di Abbadia S. Salvatore e' trasferito dall'Azienda ospedaliera senese all'Azienda unita' sanitaria locale 7 di Siena. 3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie interessate sottopongono all'approvazione della Giunta regionale un piano operativo per l'individuazione dei beni e del personale da attribuire all'Azienda unita' sanitaria locale 7 di Siena a seguito delle operazioni eseguite ai sensi dei commi 1 e 2. Per le operazioni di attribuzione dei beni immobili e mobili sono fatte salve le norme di cui all'art. 1, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio 1996, n. 14. Il trasferimento dei beni e' perfezionato con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale da emanarsi successivamente all'approvazione del piano operativo. 4. Gli atti di programmazione regionale ed i piani attuativi di cui all'art. 28 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, dell'Azienda ospedaliera senese e dell'Azienda unita' sanitaria locale 7 di Siena si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge.