(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26
                         del 31 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Dismissione e trasferimento dei presidi
 
  1. Il presidio ospedaliero di Montalcino e' dismesso dalla funzione
ospedaliera   ed   e'   trasferito  dall'Azienda  ospedaliera  senese
all'Azienda unita' sanitaria locale 7 di Siena per essere  adibito  a
funzioni  socio-sanitarie  e  di  ricovero  che possono essere svolte
anche attraverso la predisposizione di appositi modelli sperimentali.
  2. Il presidio ospedaliero di Abbadia S.  Salvatore  e'  trasferito
dall'Azienda ospedaliera senese all'Azienda unita' sanitaria locale 7
di Siena.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
i direttori generali delle aziende sanitarie interessate sottopongono
all'approvazione  della  Giunta  regionale  un  piano  operativo  per
l'individuazione dei beni e del personale da  attribuire  all'Azienda
unita'  sanitaria  locale  7  di  Siena  a  seguito  delle operazioni
eseguite ai sensi dei commi 1 e 2. Per le operazioni di  attribuzione
dei  beni immobili e mobili sono fatte salve le norme di cui all'art.
1, commi 4 e 5, della legge regionale 22 febbraio  1996,  n.  14.  Il
trasferimento  dei  beni  e'  perfezionato  con  appositi decreti del
Presidente  della  Giunta  regionale  da   emanarsi   successivamente
all'approvazione del piano operativo.
  4. Gli atti di programmazione regionale ed i piani attuativi di cui
all'art.  28 della legge regionale 2 gennaio 1995, n. 1, dell'Azienda
ospedaliera senese e dell'Azienda unita' sanitaria locale 7 di  Siena
si adeguano alle disposizioni contenute nella presente legge.