(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26
                         del 31 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
               Governo del tempo e dello spazio urbano
              e pianificazione degli orari della citta'
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1.  La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini
e donne, in armonia con i propri principi  fissati  dallo  statuto  e
dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del
territorio"  e  successive modifiche nel rispetto delle competenze di
cui all'art. 36, comma terzo, della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
"Ordinamento  delle  autonomie locali" riconosce come metro di misura
delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano:
   a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo  di
vita;
   b) la soggettivita' delle bambine e dei bambini;
   c) il valore delle diversita' etniche e culturali.
  2. La Regione, con la presente legge, promuove:
   a)   pari  opportunita',  qualita'  della  vita  e  dimensione  di
comunita', nella progettazione degli spazi  e  delle  infrastrutture,
nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di
mobilita', nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei
servizi;
   b)   l'accessibilita'  alle  attivita'  lavorative  e  ai  servizi
destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita  culturale
e   ricreativa,   allo   scopo  di  favorire  il  riequilibrio  delle
responsabilita' professionali e di cura tra  donne  e  uomini,  anche
mediante  una  diversa  organizzazione  dei  lavori, e l'integrazione
nella vita sociale, senza esclusioni;
   c)  l'armonizzazione   dei   tempi   delle   citta'   tramite   il
coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.