(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 31 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della citta' Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, nel riconoscere i diritti di cittadinanza di uomini e donne, in armonia con i propri principi fissati dallo statuto e dalla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio" e successive modifiche nel rispetto delle competenze di cui all'art. 36, comma terzo, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" riconosce come metro di misura delle trasformazioni del tempo e dello spazio urbano: a) il diritto delle donne e degli uomini alla scelta del tempo di vita; b) la soggettivita' delle bambine e dei bambini; c) il valore delle diversita' etniche e culturali. 2. La Regione, con la presente legge, promuove: a) pari opportunita', qualita' della vita e dimensione di comunita', nella progettazione degli spazi e delle infrastrutture, nella dislocazione delle funzioni, nella programmazione dei flussi di mobilita', nella modulazione dei tempi d'uso delle attrezzature e dei servizi; b) l'accessibilita' alle attivita' lavorative e ai servizi destinati alla cura, alla vita di relazione, alla crescita culturale e ricreativa, allo scopo di favorire il riequilibrio delle responsabilita' professionali e di cura tra donne e uomini, anche mediante una diversa organizzazione dei lavori, e l'integrazione nella vita sociale, senza esclusioni; c) l'armonizzazione dei tempi delle citta' tramite il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati.