(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28
                         del 7 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Contenuti e finalita'
 
  1.  La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle
funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1972, n. 5, al decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio
1977, n. 616, nonche' ai decreti legisaltivi 19 novembre 1997 n.  422
e 31 marzo 1998 n. 112:
   a)  individua i livelli di governo del trasporto pubblico mediante
il conferimento agli  enti  locali  di  tutte  le  funzioni  che  non
richiedano  l'esercizio  unitario su base regionale, nel rispetto, in
particolare,   dei   principi   di    sussidiarieta',    adeguatezza,
responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione;
   b) detta regole per l'esercizio delle funzioni di programmazione e
amministrazione  dei  servizi  pubblici  di  trasporto  di  interesse
regionale e locale, al fine di assicurare il diritto  alla  mobilita'
ed  un  suo  esercizio  in  termini  economicamente  e ambientalmente
sostenibili in coerenza con la pianificazione territoriale, tutelando
le aree economicamente e territorialmente svantaggiate;
   c) persegue l'ottimizzazione e la razionalizzazione del sistema di
trasporto  pubblico,  realizzando  un sistema coordinato ed integrato
dei servizi, anche tra le  diverse  modalita'  di  trasporto,  a  cui
corrispondano  sistemi  tariffari  integrati,  nonche'  favorendo  il
superamento delle barriere che limitano l'accessibilita' di  tutti  i
cittadini ai servizi;
   d)  incentiva  la separazione fra le funzioni di amministrazione e
la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonche' il superamento
degli assetti monopolistici, introducendo il  principio  del  ricorso
alle  regole  concorsuali  per  la  scelta  del  gestore, fatta salva
l'eccezione prevista all'art. 18, comma 3 del decreto legislativo  n.
422/1997;
   e) concorre alla salvaguardia ambientale con il fine di assicurare
una  rete  di  trasporto  che  privilegi le integrazioni tra le varie
modalita' favorendo in particolar modo quelle a minore impatto  sotto
il profilo ambientale.