(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28
                         del 7 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                Interpretazione dell'art. 2, comma 1
            della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96
 
  1.  Gli  alloggi  costruiti  con programmi speciali e straordinari,
richiamati all'art. 2, comma 1, della  legge  regionale  20  dicembre
1996, n. 96, si intendono comprensivi degli alloggi di proprieta' dei
comuni  e  delle  ATER,  costruiti  ai  sensi della legge regionale 1
aprile 1983, n. 16  "Programmi  per  la  costruzione  di  alloggi  da
assegnare ad equo canone".
  2.  I  comuni  e  le ATER che non avessero provveduto a collocare i
locatari degli alloggi, di cui al comma 1, nella  fascia  di  reddito
d'appartenenza,  come  previsto  dall'art.  40,  comma  1 della legge
regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono tenuti a provvedere entro  60
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.