(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 7 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 1. Gli alloggi costruiti con programmi speciali e straordinari, richiamati all'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, si intendono comprensivi degli alloggi di proprieta' dei comuni e delle ATER, costruiti ai sensi della legge regionale 1 aprile 1983, n. 16 "Programmi per la costruzione di alloggi da assegnare ad equo canone". 2. I comuni e le ATER che non avessero provveduto a collocare i locatari degli alloggi, di cui al comma 1, nella fascia di reddito d'appartenenza, come previsto dall'art. 40, comma 1 della legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96, sono tenuti a provvedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.