(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29
                         del 12 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. La presente legge disciplina gli aspetti attuativi  della  legge
regionale n. 46/1998 relativamente alla soppressione dell'A.R.E.R.  a
decorrere dal 1  settembre 1998.
  2.   L'amministratore  straordinario  dell'A.R.E.R.  mantenendo  la
vigente  indennita',  assume  dal  1  settembre  1998  la  veste   di
commissario   per   provvedere   entro   il  31  dicembre  1998  alla
ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti  attivi  e  passivi
dell'Azienda.
  3.  Il  personale di ruolo o assunto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato della soppressa  Azienda  e'  trasferito  alla  Regione
Toscana a decorrere dal 1 settembre 1998.
  4.  Il personale trasferito e' inquadrato nel ruolo unico regionale
in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita  nell'ente
di   provenienza   con  salvaguardia  dello  stato  giuridico  e  del
trattamento economico a  carattere  fisso  e  continuativo  acquisito
all'atto  del  trasferimento.  La retribuzione di posizione di cui al
C.C.N.L. del personale dirigente e' corrisposta nella misura prevista
dall'ordinamento   regionale   in   corrispondenza   alle    funzioni
dirigenziali assegnate.
  5.  Ai  dirigenti trasferiti ai sensi della presente legge potranno
essere conferiti incarichi  dirigenziali  di  cui  al  secondo  comma
dell'art.    19  della  legge  regionale  7  novembre  1994,  n. 81 e
successive modifiche in sovrannumero rispetto al limite previsto  dal
terzo comma dell'art.  34 della sopra citata legge.
  6.  Le  quote  di  fondo  per  la  retribuzione  di  posizione e di
risultato  del  personale  dirigente  e  del  fondo  per  il  salario
accessorio  del  personale  inquadrato  nelle  qualifiche funzionali,
determinati  dall'ente  di  provenienza  in  relazione  al  personale
trasferito,   sono   portati  in  aumento  dei  corrispondenti  fondi
istituiti per il personale regionale.