(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29 del 12 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La presente legge disciplina gli aspetti attuativi della legge regionale n. 46/1998 relativamente alla soppressione dell'A.R.E.R. a decorrere dal 1 settembre 1998. 2. L'amministratore straordinario dell'A.R.E.R. mantenendo la vigente indennita', assume dal 1 settembre 1998 la veste di commissario per provvedere entro il 31 dicembre 1998 alla ricognizione dei beni patrimoniali e dei rapporti attivi e passivi dell'Azienda. 3. Il personale di ruolo o assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della soppressa Azienda e' trasferito alla Regione Toscana a decorrere dal 1 settembre 1998. 4. Il personale trasferito e' inquadrato nel ruolo unico regionale in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nell'ente di provenienza con salvaguardia dello stato giuridico e del trattamento economico a carattere fisso e continuativo acquisito all'atto del trasferimento. La retribuzione di posizione di cui al C.C.N.L. del personale dirigente e' corrisposta nella misura prevista dall'ordinamento regionale in corrispondenza alle funzioni dirigenziali assegnate. 5. Ai dirigenti trasferiti ai sensi della presente legge potranno essere conferiti incarichi dirigenziali di cui al secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 e successive modifiche in sovrannumero rispetto al limite previsto dal terzo comma dell'art. 34 della sopra citata legge. 6. Le quote di fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e del fondo per il salario accessorio del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali, determinati dall'ente di provenienza in relazione al personale trasferito, sono portati in aumento dei corrispondenti fondi istituiti per il personale regionale.