(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego. 2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale, con le politiche delle attivita' produttive, della ricerca, dell'orientamento scolastico e professionale, e con le politiche sociali. 3. Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, la Regione promuove e favorisce altresi' il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati aventi per scopo la prestazione di qualificati servizi per il lavoro.