(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30
                         del 14 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La presente legge, in conformita' alle disposizioni di cui  alla
legge  15  marzo 1997, n. 59, e in attuazione del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, disciplina le funzioni e  i  compiti  della
Regione  e  degli  enti  locali in materia di collocamento, politiche
attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi ed i
criteri per l'organizzazione del sistema regionale  dei  servizi  per
l'impiego.
  2.  Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
la  Regione  promuove  e  favorisce  l'integrazione  delle   funzioni
relative ai servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro,
dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale,
con   le   politiche   delle  attivita'  produttive,  della  ricerca,
dell'orientamento scolastico e  professionale,  e  con  le  politiche
sociali.
  3.  Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni
di cui al comma 2,  la  Regione  promuove  e  favorisce  altresi'  il
raccordo,  tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati
aventi per scopo la prestazione di qualificati servizi per il lavoro.