(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31
                         del 24 agosto 1998
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Sostituzione del primo comma dell'art. 3
 
  1.  Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1996,
n. 53, modificato con legge regionale 19 febbraio  1998,  n.  13,  e'
cosi' sostituito:
  "1.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  esperire  fruttuosamente le
procedure per il reperimento del personale  di  cui  all'art.  2,  su
richiesta  del  presidente  di  ciascun  gruppo consiliare, la Giunta
regionale,  d'intesa  con  l'ufficio  di  presidenza  del   Consiglio
regionale,  assume,  mediante  incarico  a tempo determinato, pieno o
parziale, estranei all'Amministrazione regionale:
   per i gruppi  composti  fino  a  tre  consiglieri  in  numero  non
superiore  a  due unita' tra quelle previste dalla dotazione organica
del gruppo;
   per i  gruppi  composti  da  quattro  consiglieri  in  numero  non
superiore  a  tre unita' tra quelle previste dalla dotazione organica
del gruppo;
   per i gruppi composti da  cinque  fino  a  dodici  consiglieri  in
numero  non  superiore  a  quattro  unita'  tra quelle previste dalla
dotazione organica del gruppo;
   per i gruppi composti da oltre tredici consiglieri in  numero  non
superiore  a  sei unita' tra quelle previste dalla dotazione organica
del gruppo".