(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 31 del 24 agosto 1998 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'art. 3 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53, modificato con legge regionale 19 febbraio 1998, n. 13, e' cosi' sostituito: "1. Nel caso di impossibilita' di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 2, su richiesta del presidente di ciascun gruppo consiliare, la Giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno o parziale, estranei all'Amministrazione regionale: per i gruppi composti fino a tre consiglieri in numero non superiore a due unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo; per i gruppi composti da quattro consiglieri in numero non superiore a tre unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo; per i gruppi composti da cinque fino a dodici consiglieri in numero non superiore a quattro unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo; per i gruppi composti da oltre tredici consiglieri in numero non superiore a sei unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo".