(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 30 giugno 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
 
  1. Ai fini della presente legge si intende:
   a)  per  appalto pubblico di lavori il contratto a titolo oneroso,
concluso in forma scritta, tra un imprenditore ed  un'amministrazione
committente  di  cui alla lettera b), aventi per oggetto l'esecuzione
o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione  di  lavori  o  di
un'opera  di  cui  alla lettera d) oppure l'esecuzione, con qualsiasi
mezzo,   di   un'opera   rispondente   alle   esigenze    specificate
dall'amministrazione committente. Nell'oggetto dell'appalto di lavori
pubblici  rientrano  anche  forniture  e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria, volte ad  assicurare  il  completamento,  la
manutenzione  e  la  piena  funzionalita' dei lavori e la rispondenza
alle finalita' cui l'opera e' destinata;
   b) per amministrazioni  committenti  quelle  di  cui  al  comma  2
dell'art.  2;
   c) per concessione di lavori pubblici il contratto che presenta le
stesse  caratteristiche di cui alla lettera a) ad eccezione del fatto
che la controprestazione dei lavori consiste unicamente  nel  diritto
di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
   d)  per  opera  il  risultato di un insieme di lavori edilizi o di
genio civile che  di  per  se'  esplichi  una  funzione  economica  o
tecnica;
   e)  per  ciclo  di  realizzazione  del  lavoro  pubblico  l'intero
processo che, per fasi distinte, porta alla realizzazione di un'opera
dalla sua concezione alla sua accettazione dopo l'esecuzione fisica;
   f) per soggetto promotore un soggetto di diritto privato avente  i
requisiti  per  accedere,  in  qualita'  di  concessionario,  ad  una
concessione di lavori pubblici di cui all'art. 67 ovvero, in qualita'
di socio privato, ad una societa' a partecipazione  pubblica  di  cui
all'art.    68,  il quale si impegni a finanziare la realizzazione di
una opera pubblica  esclusivamente  mediante  capitale  privato,  nel
rispetto della disciplina di cui all'art. 69;
   g)  per appalti di servizi il contratto a titolo oneroso stipulato
in forma scritta tra un prestatore di servizi  ed  un'amministrazione
committente   avente   per   oggetto   i   servizi   attinenti   alla
progettazione, direzione dei lavori e altre prestazioni connesse;
   h) per procedura aperta quella procedura in cui ogni  imprenditore
interessato puo' presentare un'offerta;
   i)  per  procedura  ristretta quella procedura in cui soltanto gli
imprenditori  invitati  dalle  amministrazioni  committenti   possono
presentare un'offerta;
   j)   per   procedura   negoziata   quella   procedura  in  cui  le
amministrazioni committenti consultano gli  imprenditori  di  propria
scelta  e  negoziano  con  uno  o  piu'  di  essi  le  condizioni del
contratto;
   k) per offerente l'imprenditore che ha presentato un'offerta e per
candidato  chi  chiede  un  invito  a  partecipare  a  una  procedura
ristretta o a una procedura negoziata;
   l)  per importo il valore economico dei singoli contratti al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA);
   m) per soglia comunitaria  il  limite  di  valore  previsto  dalla
normativa  comunitaria,  al  netto  dell'IVA  di  5.000.000 ECU per i
lavori e di 200.000 ECU per i servizi e le forniture.