(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;
  Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
  Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 7907 di data 25
giugno 1998;
 
                              Decreta:
 
l'emanazione del seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1. Nella scheda n. 24 dell'Allegato C) della legge  provinciale  29
aprile  1983,  n.  12,  relativa al Servizio programmazione e ricerca
sanitaria, dopo il punto 11 e' inserito il seguente:
  "12.  Provvede  all'espletamento  delle  attivita'   di   carattere
ispettivo  necessarie  ai  fini  dello  svolgimento delle funzioni di
verifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 1 aprile  1993  n.
10,  circa la conformita' dell'attivita' dell'azienda provinciale dei
servizi sanitari agli obiettivi della  programmazione  sanitaria,  la
corrispondenza  tra  costi dei servizi e relativi benefici nonche' la
compatibilita',   contabile    e    amministrativa,    dell'attivita'
dell'azienda medesima con le norme in vigore".