(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2; Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 7907 di data 25 giugno 1998; Decreta: l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. 1. Nella scheda n. 24 dell'Allegato C) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa al Servizio programmazione e ricerca sanitaria, dopo il punto 11 e' inserito il seguente: "12. Provvede all'espletamento delle attivita' di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 1 aprile 1993 n. 10, circa la conformita' dell'attivita' dell'azienda provinciale dei servizi sanitari agli obiettivi della programmazione sanitaria, la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici nonche' la compatibilita', contabile e amministrativa, dell'attivita' dell'azienda medesima con le norme in vigore".