(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente: a) le norme concernenti il nuovo contratto - tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate; b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose; Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993; n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993; n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994, nonche' il decreto n. 7-51/Leg. di data 9 giugno 1997, con i quali sono state apportate parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 49 di data 3 luglio 1998, con la quale vengono apportate ulteriori modifiche al citato regolamento; visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 di data 31 agosto 1972; Decreta: di apportare al proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, come modificato dai decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993; n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993; n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994 e n. 7-51/Leg. di data 9 giugno 1997 le seguenti ulteriori modifiche, secondo quanto di seguito indicato: 1) la rubrica del Titolo II del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, e' sostituita dalla seguente: "Norme per l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose"; 2) dopo l'art. 51 del decreto del Presidente della giunta provinciale n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992, e' inserito il seguente art. 51-bis: "Art. 51-bis. (Norme per la conservazione del posto al personale insegnante appartenente ad ordini o congregazioni religiose). - 1. Qualora la riduzione del numero di sezioni o la mancata conferma del personale insegnante supplementare a tempo indeterminato di cui al precedente art. 7 comportino la cessazione del rapporto di lavoro di insegnanti appartenenti a ordini o congregazioni religiose, questi hanno titolo alla conservazione del posto, secondo quanto previsto dal presente articolo. 2. Al personale di cui al comma 1 spetta la precedenza nelle assunzioni rispetto al restante personale insegnante con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 30 del testo unico. 3. Al personale medesimo e' comunque assicurata la conservazione del posto in soprannumero presso la scuola ove presta servizio nel caso in cui non siano disponibili o fino a quando non si rendano disponibili nel corso dell'anno scolastico posti a tempo indeterminato in altre scuole equiparate dello stesso comune ovvero di altro comune il cui capoluogo disti non piu' di venti chilometri da quello dove ha sede la scuola. Tali limiti non si applicano qualora si tratti di personale insegnante in servizio nelle scuole con almeno tre sezioni. 4. La conservazione del posto in soprannumero e' assicurata, salvo riassorbimento in caso di vacanza di posto sopravvenuta, fino al verificarsi della disponibilita' di posto ai sensi del comma 3 e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto a pensione. 5. Il personale cui viene conservato il posto in soprannumero e' comunque tenuto, per il periodo in cui tale beneficio e' assicurato, a svolgere presso la scuola ove presta servizio le eventuali funzioni di insegnante supplementare, di prolungamento dell'orario o di svolgimento delle supplenze, nonche', in mancanza di tali attivita', di ogni altro compito connesso con le sue mansioni che gli sia affidato dall'ente gestore per il migliore e piu' economico funzionamento della scuola. 6. Le norme di cui al presente articolo si applicano con effetto dall'anno scolastico 1998/1999, in qualsiasi data si sia verificata la perdita del posto, al personale di cui al comma 1 dipendente dalle scuole equiparate alla data di entrata in vigore della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1998 Registro n. 1, foglio n. 9