(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visti  gli  articoli  53  e  54  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale e' stato approvato il
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29;
  Visto   il  regolamento  di  attuazione  emanato  con  decreto  del
Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n.  16-46/Leg.  e
successivamente  modificato  con  decreto del Presidente della giunta
provinciale 8  settembre  1992,  n.  14-67/Leg.  e  con  decreto  del
Presidente della giunta regionale 26 maggio 1993 n. 9-88/Leg.;
  Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 8157 di data 17
luglio 1998 concernente il nuovo testo del regolamento di  attuazione
del capo III della legge provinciale n. 29/1990;
 
                              Decreta:
 
  1.  Di  abrogare  il  regolamento  di attuazione del capo III della
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 emanato con con decreto  del
Presidente  della  giunta provinciale 2 ottobre 1991 n. 16-46/Leg., e
successivamente modificato  con  con  decreto  del  Presidente  della
giunta  provinciale 8 settembre 1992, n. 14-67/Leg. e con con decreto
del Presidente della giunta provinciale 26 maggio 1993, n. 9-88/Leg.;
  2. di emanare il nuovo regolamento di attuazione del capo III della
legge  provinciale  9  novembre  1990,  n.  29   approvato   con   la
deliberazione della giunta provinciale n. 8157 di data 17 luglio 1998
secondo  il  testo  allegato  come parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservano  e  di farlo
osservare.
                              ANDREOTTI
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998
Registro n. 1, foglio n. 6
 
               REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CAPO III
                 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 29/1990
 
                               Art. 1.
                       Soggetti aventi diritto
 
  1.  Sono  soggetti  destinatari  degli assegni di studio concessi a
fronte  delle  spese  di  iscrizione  e  frequenza  gli  iscritti   e
frequentanti  le  scuole di cui all'art. 13 della legge provinciale 9
novembre  1990,  n.  29  residenti  in  provincia   di   Trento   che
appartengano  ad  un  nucleo familiare il cui reddito complessivo sia
pari o inferiore ai limiti fissati dalla Provincia.
  2. Ai  fini  del  presente  regolamento  il  nucleo  familiare  del
soggetto  destinatario  dell'assegno  di studio si intende costituito
dalle seguenti persone purche' conviventi:
   a) i genitori o gli  affidatari  del  destinatario  o  coloro  che
esercitano la potesta' dei genitori;
   b)  i  figli dei genitori o degli affidatari del destinatario o di
coloro che esercitano la potesta'  dei  genitori,  compresi  i  figli
naturali  riconosciuti,  gli  adottati, gli affidati e gli affiliati,
che risultino a carico ai fini  fiscali  dei  soggetti  di  cui  alla
lettera a).
  3.  Il  reddito  familiare  considerato dal presente regolamento e'
quello risultante dalla somma del reddito annuo  imponibile  ai  fini
dell'IRPEF   conseguito   nell'anno   precedente   a   quello   della
presentazione  della  domanda  da  ciascun   componente   il   nucleo
familiare,  cosi'  come definito al comma 2. Al riguardo si considera
l'ammontare complessivo dei redditi (al lordo degli oneri  deducibili
e  delle  detrazioni  d'imposta)  di  qualsiasi natura assoggettabili
all'IRPEF ed i redditi derivanti da assegni periodici,  destinati  al
mantenimento  dei  figli,  spettanti  al  coniuge  in  conseguenza di
separazione o cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  nella
misura  in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
Sono invece esclusi gli  altri  redditi  esenti,  quelli  soggetti  a
ritenuta  alla  fonte  e  quelli  a tassazione separata. I redditi da
lavoro dipendente  e  assimilati  sono  calcolati  nella  misura  del
cinquanta per cento (50%).