(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34 del 18 agosto 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, con il quale e' stato approvato il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29; Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991, n. 16-46/Leg. e successivamente modificato con decreto del Presidente della giunta provinciale 8 settembre 1992, n. 14-67/Leg. e con decreto del Presidente della giunta regionale 26 maggio 1993 n. 9-88/Leg.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8157 di data 17 luglio 1998 concernente il nuovo testo del regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale n. 29/1990; Decreta: 1. Di abrogare il regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 emanato con con decreto del Presidente della giunta provinciale 2 ottobre 1991 n. 16-46/Leg., e successivamente modificato con con decreto del Presidente della giunta provinciale 8 settembre 1992, n. 14-67/Leg. e con con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 maggio 1993, n. 9-88/Leg.; 2. di emanare il nuovo regolamento di attuazione del capo III della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 approvato con la deliberazione della giunta provinciale n. 8157 di data 17 luglio 1998 secondo il testo allegato come parte integrante e sostanziale del presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservano e di farlo osservare. ANDREOTTI Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1998 Registro n. 1, foglio n. 6 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CAPO III DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 29/1990 Art. 1. Soggetti aventi diritto 1. Sono soggetti destinatari degli assegni di studio concessi a fronte delle spese di iscrizione e frequenza gli iscritti e frequentanti le scuole di cui all'art. 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 residenti in provincia di Trento che appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia pari o inferiore ai limiti fissati dalla Provincia. 2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare del soggetto destinatario dell'assegno di studio si intende costituito dalle seguenti persone purche' conviventi: a) i genitori o gli affidatari del destinatario o coloro che esercitano la potesta' dei genitori; b) i figli dei genitori o degli affidatari del destinatario o di coloro che esercitano la potesta' dei genitori, compresi i figli naturali riconosciuti, gli adottati, gli affidati e gli affiliati, che risultino a carico ai fini fiscali dei soggetti di cui alla lettera a). 3. Il reddito familiare considerato dal presente regolamento e' quello risultante dalla somma del reddito annuo imponibile ai fini dell'IRPEF conseguito nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda da ciascun componente il nucleo familiare, cosi' come definito al comma 2. Al riguardo si considera l'ammontare complessivo dei redditi (al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta) di qualsiasi natura assoggettabili all'IRPEF ed i redditi derivanti da assegni periodici, destinati al mantenimento dei figli, spettanti al coniuge in conseguenza di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sono invece esclusi gli altri redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte e quelli a tassazione separata. I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono calcolati nella misura del cinquanta per cento (50%).