(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 51 del 18 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Finalita' e risorse
 
  1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla  disciplina
della  programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la
ricostruzione e il ripristino degli immmobili distrutti o danneggiati
dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26  settembre  1997,
in  ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998,
n. 61, richiamato negli articoli  successivi  come  decreto-legge  n.
6/1998.
  2. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti
nell'ambito  del  programma finanziario, predisposto sulla base delle
risorse disponibili,  approvato  dal  consiglio  regionale  ai  sensi
dell'art.  2, comma 2, del decreto-legge n. 6/1998.