(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 18 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e risorse 1. Le disposizioni della presente legge sono volte alla disciplina della programmazione ed attuazione degli interventi necessari per la ricostruzione e il ripristino degli immmobili distrutti o danneggiati dalle crisi sismiche iniziate il 12 maggio ed il 26 settembre 1997, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61, richiamato negli articoli successivi come decreto-legge n. 6/1998. 2. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge sono definiti nell'ambito del programma finanziario, predisposto sulla base delle risorse disponibili, approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 6/1998.