(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 18 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale degli immobili rientranti nella tipologia dei beni culturali. 2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche, i musei e le chiese. 3. La giunta regionale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al fine di regolare la fruibilita' pubblica degli edifici e dei servizi privati oggetto degli interventi della presente legge. 4. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla base del programma finanziario approvato dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61. 5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla relativa legge regionale di attuazione.