(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                  Umbria n. 51 del 18 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  presente  legge disciplina la programmazione e l'attuazione
degli  interventi   per   la   ricostruzione,   il   ripristino,   il
miglioramento  sismico  e  funzionale degli immobili rientranti nella
tipologia dei beni culturali.
  2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai  beni  culturali
pubblici  i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli
archivi, le biblioteche, i musei e le chiese.
  3. La giunta regionale stipula con i soggetti proprietari  apposite
convenzioni al fine di regolare la fruibilita' pubblica degli edifici
e dei servizi privati oggetto degli interventi della presente legge.
  4. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla
base  del  programma finanziario approvato dal consiglio regionale ai
sensi dell'art. 2, comma 2 del decreto-legge 30 gennaio 1998,  n.  6,
convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n.  61.
  5.  Per  quanto  non  disciplinato dalla presente legge si rinvia a
quanto previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,  convertito,
con  modificazioni  nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dalla relativa
legge regionale di attuazione.