(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
                      n. 36 del 25 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Definizione
 
  1.  Salvo  quanto  previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono
dirigenti  equiparati  ai  dirigenti  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta,  facenti  parte  del comparto di cui all'art. 37 della legge
regionale  23  ottobre  1995,  n.  45  (Riforma   dell'organizzazione
dell'amministrazione  regionale della Valle d'Aosta e revisione della
disciplina del personale), come modificata dalla legge  regionale  12
luglio  1996,  n.  17,  iscritti  all'albo,  di cui all'art. 20 della
stessa legge, istituito presso la presidenza della giunta  regionale,
in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".
  2.  I segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione,
alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  iscritti
nell'Albo  regionale  dei segretari, con decreto del presidente della
giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
  3. L'albo regionale dei segretari, cui si accede per  concorso  per
esami, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1995, previo
accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale,
ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre
1996,  n.  6  (Norrne sull'accesso agli organici dell'amministrazione
regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione
e degli enti locali della Valle d'Aosta), e' gestito da un  consiglio
di  amministrazione  composto  da  un  dirigente  degli  enti  di cui
all'art.  1 della legge regionale n. 45/1995, come  modificata  dalla
legge  regionale  n.  17/1996,  nominato  dal presidente della giunta
regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti
locali. Il consiglio elegge nel proprio  seno  un  presidente  ed  un
vicepresidente.
  4. All'albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le
modalita'  previste  dal  regolamento  regionale  di  cui all'art. 5,
previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e
orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del  regolamento  registro  n.
6/1996,  per  i  soggetti che non abbiano gia' superato tale prova, i
soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
   a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della legge  regionale
n. 45/1995, come modificato dalla legge regionale n. 17/1996;
   b)  i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma
2, della legge regionale n.  45/1995,  come  modificato  dall'art.  1
della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45;
   c)  i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 4  dicembre  1997,  n.  465  (Regolamento
recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali
e  provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio
1997, n. 127);
   d) i segretari  comunali  e  provinciali  in  servizio  presso  le
regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento e
Bolzano.
  5.  Ai  soggetti  di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 45/1995.