(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 25 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Definizione 1. Salvo quanto previsto dall'art. 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'art. 20 della stessa legge, istituito presso la presidenza della giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari". 2. I segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del presidente della giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3. L'albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norrne sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), e' gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificata dalla legge regionale n. 17/1996, nominato dal presidente della giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente. 4. All'albo regionale dei segretari possono essere iscritti, con le modalita' previste dal regolamento regionale di cui all'art. 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del regolamento registro n. 6/1996, per i soggetti che non abbiano gia' superato tale prova, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) i dirigenti degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dalla legge regionale n. 17/1996; b) i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1998, n. 45; c) i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127); d) i segretari comunali e provinciali in servizio presso le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. 5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 45/1995.