(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64
                         del 14 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La presente legge, in conformita' a quanto previsto dalla legge
regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale
7 aprile 1998, n. 9 e nel rispetto dei principi di  cui  al  comma  3
dell'art.  4  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi
del  comma  5  dello  stesso  articolo  4  della  legge  n.  59/1997,
l'attribuzione,  delega  o  sub-delega a Province, Comuni e Comunita'
montane delle funzioni  amministrative  in  materia  di  agricoltura,
foreste,  caccia,  pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione
conferite alla Regione, ivi comprese quelle  trasferite  dal  decreto
legislativo  4  giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette
materie riservate alla competenza regionale.