(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 64 del 14 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplina, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4 della legge n. 59/1997, l'attribuzione, delega o sub-delega a Province, Comuni e Comunita' montane delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione, ivi comprese quelle trasferite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 ed individua le funzioni in dette materie riservate alla competenza regionale.