Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 11 del 26 giugno 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Abruzzo che siano o saranno utilizzati direttamente dai comuni e dalle province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprieta' a titolo gratuito e nello stato di fatto, ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni. 2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della Regione possono essere attribuiti in proprieta' a titolo oneroso e nello stato di fatto, ai comuni ed alle province con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.