Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 12
                         del 30 giugno 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126 sono  apportate  le
seguenti modifiche e integrazioni:
   Al  primo  comma  dell'art.  2  le  parole  da "... dell'attivita'
amministrativa" fino  a  "...  dell'Amministrazione  regionale"  sono
cosi' sostituite:
   "  ...  dell'attivita' amministrativa. Egli interviene nei casi di
omissioni, ritardi illegittimita' o irregolarita' riscontrati in atti
e comportamenti:
    a) delle unita' organizzative dell'Amministrazione regionale".
  La lettera a) del 2 comma dell'art. 2 e' cosi' sostituita:
   "a)  inviare  segnalazioni  qualora,  nell'esercizio   delle   sue
funzioni, riscontri i casi previsti al comma 1;".
   il 6 comma dell'art. 5 e' sostituito dai seguenti:
   "6.  Qualora,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  il difensore
civico venga a conoscenza di fatti:
    che  possono  costituire  reato,  ne  fa  rapporto  all'autorita'
giudiziaria;
    che    possono    comportare    responsabilita'    contabile    o
amministrativa, li segnala alla Procura della Corte dei conti.
  7. Dell'avvenuta denuncia deve essere tempestivamente informato  il
Presidente  della  Giunta  regionale  o  il  Presidente del consiglio
regionale a seconda che l'oggetto della denuncia investa le strutture
dell'una o dell'altra istituzione".
  All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
  "2.  Il Consiglio regionale, su proposta del difensore civico, puo'
stipulare con comuni e province in  cui  operi  un  difensore  civico
locale,  apposite  convenzioni  che  prevedano forme di coordinamento
ovvero di esercizio unitario della difesa civica,  senza  distinzione
tra  sfera  di  funzioni  proprie  e  sfere  di  funzioni  delegate o
attribuite dell'ente locale.
  3. Nei comuni e nelle province sprovvisti di difensore  civico,  la
convenzione  di  cui al comma precedente puo' consentire al difensore
civico regionale di intervenire anche nelle materie proprie dell'ente
locale".
  4. Le convenzioni di cui al  comma  3  devono  prevedere  l'impegno
dell'ente  locale  interessato  a  porre a disposizione del difensore
civico:  locali,  servizi  e  personale  adeguati  alle  funzioni  da
svolgere".
  L'art. 8 (Sede e organizzazione) e' sostituito dal seguente:
  "1.  Il  difensore  civico  ha sede presso il consiglio regionale e
puo' svolgere le proprie funzioni anche  in  sedi  decentrate  presso
ciascun capoluogo di provincia.
  2. Le strutture periferiche del difensore civico sono ubicate:
   a  Pescara  nella  sede  dell'unita' operativa di collegamento del
consiglio regionale;
   a Chieti e Teramo nelle  sedi  dei  centri  di  servizi  culturali
ovvero  presso  altre  strutture  regionali  che dispongano di idonei
locali.
  3. All'assegnazione dei locali provvedono, con propria ordinanza  e
sulla base di convenzioni da stipulare con il difensore civico:
   il  dirigente del servizio amministrazione del consiglio regionale
per le sedi di L'Aquila e Pescara;
   il dirigente  del  servizio  demanio  e  patrimonio  della  Giunta
regionale per le sedi decentrate di Chieti e Teramo.
  4.  Per  le  esigenze  connesse  alla  fase di primo impianto delle
strutture del difensore civico, l'ufficio di  presidenza  provvede  a
dotare  le  stesse  delle  attrezzature e dei mezzi necessari al loro
funzionamento.
  5. La struttura organizzativa del difensore civico e'  composta  di
un servizio di segreteria con la seguente dotazione organica:
   1 dirigente amministrativo;
   1 funzionario amministrativo;
   2 istruttori direttivi;
   2 istruttori amministrativi;
   3 videoterminalisti;
   1 operatore tecnico.
  6.  In  relazione  a sopravvenute esigenze funzionali, l'ufficio di
presidenza puo' disporre la variazione dei livelli, non superiori  al
7, e dei profili professionali non superiori all'8, ferma restando la
dotazione organica complessiva.
  7.   La   localizzazione   delle   unita'   operative  e'  disposta
dall'ufficio di presidenza su proposta del difensore civico.
  8. All'ufficio del difensore  civico  puo'  essere  assegnato,  nel
limite  di  due  unita',  anche  personale  in  posizione  di comando
proveniente da altre pubbliche amministrazioni statali o locali,  nel
rispetto  delle  norme  vigenti.  In  relazione  ai posti coperti con
l'istituto  del  comando  sono  resi  indisponibili altrettanti posti
vacanti  nell'ambito  delle  qualifiche  funzionali  del  ruolo   del
personale regionale.
  9.  Il  predetto  personale  dipende  funzionalmente  dal difensore
civico e  puo'  essere  utilizzato  presso  la  sede  che  lo  stesso
difensore  civico  riterra' piu' opportuna in relazione alle esigenze
strettamente connesse allo svolgimento della propria attivita'.
  10. E', inoltre, tenuto al segreto d'ufficio per i fatti e gli atti
di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.
  11. L'assegnazione del personale e' disposta, sentito il  difensore
civico, dall'ufficio di presidenza se trattasi di unita' appartenenti
all'organico  del  consiglio  regionale o dal Presidente della Giunta
regionale,  con  proprio  decreto  ed  entro  quindici  giorni  dalla
richiesta  formulata  dall'ufficio  di  presidenza,  se  trattasi  di
personale ricompreso nell'organico della Giunta regionale.
  12. Il contingente di personale assegnato al  difensore  civico  fa
parte  dell'organico  del  consiglio regionale e ad esso si applicano
tutti gli istituti giuridici ed economici previsti  dai  CC.CC.NN.LL.
del comparto.
  13.  Gli  oneri derivanti dal trattamento economico principale sono
posti a carico del  capitolo  relativo  al  personale  del  consiglio
regionale  mentre  quelli  derivanti  da tutte le voci costituenti il
trattamento accessorio  gravano  sul  pertinente  capitolo  di  spesa
riferito al difensore civico.
  14.  Il  personale  assegnato  alle  sedi  decentrate  raccoglie le
richieste di intervento nei confronti di uffici ed enti operanti  nel
rispettivo   territorio   provinciale,  provvede  all'istruttoria  di
massima e fornisce agli utenti le informazioni  utili  per  avvalersi
delle prestazioni del difensore civico.
  15.  Per le indagini e questioni di particolare complessita', e nei
limiti  del  capitolo  di  bilancio  relativo  alle  spese   per   il
funzionamento del difensore civico, lo stesso puo' affidare incarichi
di consulenza a istituti scientifici o a persone iscritte in appositi
albi  professionali  ovvero  a professionisti particolarmente esperti
nelle materie trattate.
  16.  Alle  spese  di  funzionamento  delle  strutture  di  supporto
dell'attivita'  del  difensore  civico, comprese quelle derivanti dal
precedente comma ed escluse le spese relative alla fornitura di luce,
riscaldamento,  acqua   e   telefoniche,   collegate   con   impianti
centralizzati,  nonche'  i servizi di fotoriproduzione e tipografici,
ove esistenti, i cui oneri  restano  a  carico  delle  strutture  che
ospitano  le  predette  strutture,  provvede  l'ufficio del difensore
civico, nei limiti annuali degli stanziamenti iscritti  in  bilancio,
mediante  aperture  di credito ai sensi e per gli effetti della legge
regionale. 23 novembre 1977, n. 66  recante:  "Norme  sulla  gestione
della spesa regionale tramite funzionari delegati".
  17.  Tutti  gli  adempimenti  che  nella  citata legge regionale n.
66/1977 sono  riservati  alla  Giunta  regionale  ed  all'ufficio  di
ragioneria  del predetto organo spettano all'ufficio di presidenza ed
all'ufficio ragioneria e contabilita' del consiglio regionale.
  L'art. 11 (trattamento economico) e' sostituito dal seguente:
   "Al  Difensore  civico  compete  il  60% dell'indennita' di carica
stabilita per il  consigliere  regionale  dalla  legge  regionale  30
maggio 1973, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni nonche' il
trattamento  di  missione, ove dovuto, nei limiti di quanto spettante
ai dirigenti della Regione".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 12 giugno 1998
                              FALCONIO