Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 15
                         del 31 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  2  della  legge  regionale  25  ottobre  1996,  n.  96,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   2   (Requisiti   per  l'accesso  all'edilizia  residenziale
pubblica).  - I requisiti per la partecipazione al bando di  concorso
per l'assegnazione sono i seguenti:
   a)  cittadinanza  italiana  (il  cittadino  straniero  e'  ammesso
soltanto  se  tale  diritto  e'   riconosciuto   in   condizioni   di
reciprocita',  da  convenzioni  o  trattati  internazionali  e  se il
cittadino stesso  e'  iscritto  nelle  apposite  liste  degli  uffici
provinciali  del lavoro o se svolge in Italia un'attivita' lavorativa
debitamente autorizzata);
   b)  residenza  anagrafica  o  attivita'  lavorativa  esclusiva   o
principale  nel  comune  o  in  uno  dei  comuni compresi nell'ambito
territoriale cui si riferisce il bando  di  concorso,  salvo  che  si
tratti   di   lavoratori  destinati  a  prestare  servizio  in  nuovi
insediamenti  industriali,  compresi  in  tale  ambito,   oppure   di
lavoratori   emigrati   all'estero,   per   i  quali  e'  ammessa  la
partecipazione per  un  solo  ambito  territoriale;  si  intende  per
attivita'  lavorativa  principale  quella  dalla  quale  si ricava il
maggior cespite di reddito;
   c) non titolarita' di diritti di  proprieta',  usufrutto,  uso  ed
abitazione  su  alloggio  adeguato alle esigenze del nucleo familiare
nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando  di  concorso.  E'
adeguato   l'alloggio   che  si  trovi  almeno  nelle  condizioni  di
manutenzione indicate nella lettera b) dell'art. 23  della  legge  n.
392/1978  e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge
n. 392/1978 art. 13, sia non  inferiore  ai  45  mq.  per  un  nucleo
familiare  composto  da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq. per 3-4
persone; non inferiore a 75 mq. per 5 persone; non inferiore a 95 mq.
per 6 persone e oltre.   Nel caso di proprieta'  di  piu'  alloggi  o
porzioni  di  alloggi  si  considera  adeguato  ai bisogni del nucleo
familiare la superficie abitativa complessiva  degli  alloggi  stessi
che  superi  di  un  terzo gli standards abitativi determinati con le
modalita' di cui al presente punto c);
   d) non titolarita' di diritti di cui al precedente punto c) su uno
o piu' alloggi, ubicati in qualsiasi localita', compreso il comune al
cui ambito territoriale si riferisce il bando. Il valore complessivo,
determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve  essere
almeno  pari  al  valore locativo di alloggio adeguato con condizioni
abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di
concorso.
  Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle  modalita'
stabilite dalla citata legge n. 392/1978, e con i seguenti parametri:
  1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
  Superficie  convenzionale  complessiva  (superficie utile + 20% per
aree accessorie di servizio):
   45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone;
   60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone;
   75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone;
   95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.
  2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro
1,05.
  3. Classe demografica del comune di destinazione della  domanda  di
assegnazione   del   concorrente.  Qualora  trattasi  di  comune  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti  si  applica  il  coefficiente
0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
  4.  Coefficiente  del  livello  di piano corripondente al parametro
1,00.
  5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a  1,00
per tutti i comuni.
  6.  Coefficiente  di  vetusta'  pari  a  20  anni da accertarsi con
riferimento all'anno di presentazione  della  domanda  da  parte  del
richiedente.
  7.  Coefficiente  di conservazione e manutenzione corrispondente al
parametro 1,00;
   e) assenza di precedenti assegnazioni in  proprieta'  immediata  o
futura  di  alloggio  edilizio  con contributi pubblici, o assenza di
precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi  dallo
Stato   o   da   enti   pubblici,   sempreche'   l'alloggio  non  sia
inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si
considera assegnato in proprieta' l'alloggio  concesso  in  locazione
con patto di futura vendita;
   f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al
limite  vigente  al  momento  della  scadenza  del bando di concorso,
determinato  ai  sensi  dell'art.  21  della  legge  n.  457/1978   e
successive modificazioni ed integrazioni. Tale reddito, riferito alla
famiglia tipo di due componenti e' pari a lire 20 milioni. Qualora il
nucleo  familiare  abbia  un numero di componenti superiore a due, il
reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo e' ridotto di
un milione per ogni altro componente oltre i 2, sino ad un massimo di
6 milioni. La presente disposizione non si applica ai figli a carico,
in quanto, per questi analoga riduzione e' gia' prevista dalla  norma
richiamata senza limiti numerici.
  Per  reddito  annuo  complessivo del nucleo familiare si intende la
somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti  i  componenti  del
nucleo  stesso  quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi
di tutti i componenti medesimi. Nel  computo  di  reddito  imponibile
sono   escluse  le  indennita'  una  tantum  percepite  a  titolo  di
risarcimento   per   danni   fisici,   nonche'   le   indennita'   di
accompagnamento per i portatori di handicap.
  In  mancanza  di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso,
da parte del CIPE,  la  Giunta  regionale  vi  provvede  con  cadenza
biennale  sulla  base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
   g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei  casi  previsti
dalla  legge  -  l'alloggio  eventualmente assegnato in precedenza in
locazione semplice.
  Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai  coniugi
e  dai  figli  legittimi,  naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli
affiliati con loro conviventi. Fanno, altresi', parte del  nucleo  il
convivente  more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali
fino al terzo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente
abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di  pubblicazione
del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
  Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le
persone  non  legate  da vincoli di parentela o affinita', qualora la
convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia  finalizzata
alla reciproca assistenza morale e materiale.
  Tale  ulteriore  forma  di convivenza deve, ai fini dell'inclusione
economica e formativa del nucleo familiare, essere  stata  instaurata
da  almeno  due  anni  dalla  data  del  bando  di concorso ed essere
comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.
  I requisiti debbono essere posseduti da parte  del  richiedente  e,
limitatamente  alle precedenti lettere c), d), e), g), da parte degli
altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione  del
bando,  nonche'  al  momento dell'assegnazione e debbono permanere in
sostanza di rapporto.
  Il requisito di cui alla lettera f) deve  permanere  alla  data  di
assegnazione con riferimento al limite vigente.
  Particolari  requisiti  aggiuntivi  possono  essere stabiliti dalla
Giunta  regionale,  anche  su  proposta  del  comune,  in   relazione
all'assegnazione  di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a
specifiche  finalita',  ovvero  in  relazione  a  peculiari  esigenze
locali.  Per  tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione
possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle  finalita'
programmatorie,  con  riferimento  anche alla eventuale anzianita' di
residenza".