(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17 del 7 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 1991, n. 40, va interpretato, alla luce di quanto disposto in via generale dal precedente art. 1, comma 1, della medesima legge, nel senso che le tariffe stabilite dalla stessa devono intendersi minime per tutti i servizi di trasporto pubblico di concessione comunale, sia di tipo urbano e comunale che di tipo suburbano ed interurbano.