(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 17
                         del 7 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'art. 12, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 23 luglio 1991,
n. 40, va interpretato, alla luce di quanto disposto in via  generale
dal  precedente  art. 1, comma 1, della medesima legge, nel senso che
le tariffe stabilite dalla stessa devono intendersi minime per  tutti
i  servizi di trasporto pubblico di concessione comunale, sia di tipo
urbano e comunale che di tipo suburbano ed interurbano.