(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18
                         del 28 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art.  3 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 52 e' sostituito
dal seguente:
  La  Regione  concede  contributi  per  l'assunzione,   anche'   con
contratto  di  lavoro  a  tempo determinato, di uno o piu' istruttori
qualificati per l'esercizio delle  attivita'  tecnico-sportive  cosi'
come  disciplinate  dalle federazioni sportive nazionali riconosciute
dal CONI.
  Tali assunzioni possono essere effettuate esclusivamente da:
   a) enti regionali o loro  strutture  territoriali,  di  promozione
sportiva e del tempo libero riconosciuti dal CONI;
   b) federazioni sportive del CONI;
   c)  societa'  e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a
uno degli enti indicati alle precedenti lettere a) e b).
  I soggetti beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b)  e  c)
devono essere operanti in Regione.