(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 18 del 28 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 52 e' sostituito dal seguente: La Regione concede contributi per l'assunzione, anche' con contratto di lavoro a tempo determinato, di uno o piu' istruttori qualificati per l'esercizio delle attivita' tecnico-sportive cosi' come disciplinate dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI. Tali assunzioni possono essere effettuate esclusivamente da: a) enti regionali o loro strutture territoriali, di promozione sportiva e del tempo libero riconosciuti dal CONI; b) federazioni sportive del CONI; c) societa' e associazioni sportive dilettantistiche affiliate a uno degli enti indicati alle precedenti lettere a) e b). I soggetti beneficiari di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere operanti in Regione.