(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
                        del 1 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  fine  di  consentire il raggiungimento di obiettivi di pubblica
utilita' e la piu'  rapida  spesa  di  fondi  disponibili,  gli  enti
attuatori  sono  autorizzati ad utilizzare, per l'esecuzione anche di
nuove opere complementari o aggiuntive,  della  stessa  natura  delle
opere  principali, ovvero ricomprese nei progetti speciali regionali,
le somme e le economie realizzate, nonche'  gli  interessi  maturati,
sui  fondi  di  cui  hanno  ricevuto l'accredito ai sensi delle leggi
regionali n.   43/1979,  n.  17/1980,  n.  52/1984,  n.  47/1989,  n.
89/1989,  n.  18/1991  ovvero  con  provvedimenti  amministrativi  di
attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978.