(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 1 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilita' e la piu' rapida spesa di fondi disponibili, gli enti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, per l'esecuzione anche di nuove opere complementari o aggiuntive, della stessa natura delle opere principali, ovvero ricomprese nei progetti speciali regionali, le somme e le economie realizzate, nonche' gli interessi maturati, sui fondi di cui hanno ricevuto l'accredito ai sensi delle leggi regionali n. 43/1979, n. 17/1980, n. 52/1984, n. 47/1989, n. 89/1989, n. 18/1991 ovvero con provvedimenti amministrativi di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978.