(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 1 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 59/1997, che per il 1998, relativamente alle spese di funzionamento dell'autorita' di bacino del Tronto previste nell'art. 2, comma 3, lettera b), sono quantificabili in L. 40.000.000, da iscrivere sul capitolo 151592, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento per competenza e per cassa, di cui al capitolo 151414. Per gli esercizi 1999 e 2000 agli oneri, quantificati come prescritto agli articoli 2 e 7 e comunque entro il limite massimo di L. 40.000.000 per esercizio, si provvede ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilita' 29 dicembre 1977, n. 81 tenuto conto delle disposizioni normative afferenti alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e delle indicazioni fornite dall'autorita' di bacino del Tronto. La copertura dei predetti oneri e' assicurata con le risorse attribuite al settore 15, titolo 1 del bilancio pluriennale approvato con legge regionale n. 4 del 3 febbraio 1998. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 12 Agosto 1998. FALCONIO