(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 1 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Gli impegni assunti dalla Regione con il piano di organizzazione funzionale e finanziario previsto dall'art. 4 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 ed approvato dal Consiglio regionale con verbale n. 73/35 del 25 novembre 1997, sono attuati dalla giunta regionale, la quale e' altresi' autorizzata ad apportare al detto Piano le variazioni che dovessero rendersi necessarie per conseguire il risanamento dei consorzi di bonifica. Per far fronte agli oneri finanziari posti a carico della Regione dal piano di organizzazione funzionale e finanziario, la giunta regionale: a) autorizza i consorzi di bonifica a contrarre mutui con istituti di credito, per la quota parte dei disavanzi finanziari, assumendo il costo a carico del bilancio regionale; b) assume a carico del bilancio regionale le rate residue dei mutui contratti dai consorzi di bonifica, fermo restando la possibilita' di autorizzare la rinegoziazione degli stessi, qualora cio' possa comportare vantaggio per la Regione.