(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
                        del 1 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. Gli impegni assunti dalla Regione con il piano di organizzazione
funzionale e finanziario previsto dall'art. 4 della legge regionale 7
giugno  1996,  n. 36 ed approvato dal Consiglio regionale con verbale
n. 73/35 del 25 novembre 1997, sono attuati dalla  giunta  regionale,
la  quale  e'  altresi'  autorizzata  ad  apportare al detto Piano le
variazioni  che  dovessero  rendersi  necessarie  per  conseguire  il
risanamento dei consorzi di bonifica.
  Per  far  fronte agli oneri finanziari posti a carico della Regione
dal piano di  organizzazione  funzionale  e  finanziario,  la  giunta
regionale:
   a) autorizza i consorzi di bonifica a contrarre mutui con istituti
di credito, per la quota parte dei disavanzi finanziari, assumendo il
costo a carico del bilancio regionale;
   b)  assume  a  carico  del  bilancio regionale le rate residue dei
mutui  contratti  dai  consorzi  di  bonifica,  fermo   restando   la
possibilita'  di  autorizzare la rinegoziazione degli stessi, qualora
cio' possa comportare vantaggio per la Regione.