(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 1 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La Regione Abruzzo, ad integrazione della tutela legale prevista per i propri dipendenti e amministratori dalla legge regionale n. 97 del 18 dicembre 1987, cosi' come autenticamente interpretata con legge regionale n. 6 del 30 gennaio 1995, estende la tutela delle stesse disposizioni previste anche ai procedimenti per responsabilita' amministrativa e contabile. 2. Possono beneficiare della tutela di cui alle leggi citate e di cui al comma precedente anche i soggetti diversi da dipendenti e amministratori che risultino nominati dalla Regione in organismi, commissioni, collegi comunque denominati e che per fatti o atti direttamente connessi alla funzione espletata nell'interesse della Regione Abruzzo siano stati assoggettati a procedimento per responsabilita' civile, penale, amministrativa, contabile, e comunque sempre al termine del relativo procedimento e solo nei casi di prosciglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato. 3. Per le procedure di valutazione e liquidazione e' competente il servizio studi e legislazione della giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi regionali numeri 58 del 1985 e 11 del 1980, art. 46. 4. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, nonche' ai procedimenti gia' definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, n. 2 del Codice civile.