(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 19
                        del 1 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
                       Ambito di applicazione
 
  1. La Regione Abruzzo, ad integrazione della tutela legale prevista
per i propri dipendenti e amministratori dalla legge regionale n.  97
del  18  dicembre  1987,  cosi'  come autenticamente interpretata con
legge regionale n. 6 del 30 gennaio 1995,  estende  la  tutela  delle
stesse    disposizioni    previste    anche   ai   procedimenti   per
responsabilita' amministrativa e contabile.
  2. Possono beneficiare della tutela di cui alle leggi citate  e  di
cui  al  comma  precedente  anche  i soggetti diversi da dipendenti e
amministratori che risultino nominati  dalla  Regione  in  organismi,
commissioni,  collegi  comunque  denominati  e  che  per fatti o atti
direttamente connessi alla funzione  espletata  nell'interesse  della
Regione   Abruzzo   siano   stati  assoggettati  a  procedimento  per
responsabilita' civile, penale, amministrativa, contabile, e comunque
sempre al termine del  relativo  procedimento  e  solo  nei  casi  di
prosciglimento o di sentenza assolutoria passata in giudicato.
  3.  Per le procedure di valutazione e liquidazione e' competente il
servizio studi e legislazione della giunta regionale, ai sensi e  per
gli  effetti  di cui alle leggi regionali numeri 58 del 1985 e 11 del
1980, art. 46.
  4. La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla
data della sua  entrata  in  vigore,  nonche'  ai  procedimenti  gia'
definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956,
n. 2 del Codice civile.