(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                     n. 104 del 14 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della
donna relativi al parto, al fine di:
   a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico  della  donna  e
del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;
   b)  promuovere  l'informazione  e la conoscenza sulle modalita' di
assistenza e le pratiche sanitarie in uso  presso  le  strutture  del
Servizio sanitario regionale;
   c)  favorire  la  liberta'  di scelta da parte della donna circa i
luoghi dove partorire  e  circa  l'organizzazione  assi  stenziale  e
sanitaria  dell'evento,  ferme  restando  le  esigenze primarie della
sicurezza e  della  riduzione  dei  fattori  di  rischio  ambientali,
personali  e  sanitari incidenti sui tassi di morbilita' e mortalita'
materna e neonatale.