(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 104 del 14 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della donna relativi al parto, al fine di: a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio; b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di assistenza e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale; c) favorire la liberta' di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assi stenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilita' e mortalita' materna e neonatale.