Art. 1. A t t i v i t a' 1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per: a) l'organizzazione della domanda di ricerca; b) la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente alle reti ed ai collegamenti telematici, alla documentazione scientifica, all'attivazione di sistemi di qualita' e di aggiornamento del personale.