Art. 1.
                          A t t i v i t a'
 
  1. La Regione sostiene la domanda di ricerca emergente dai comparti
produttivi agro-alimentari; a tal fine concede contributi per:
   a) l'organizzazione della domanda di ricerca;
   b)  la qualificazione delle strutture organizzative, limitatamente
alle  reti  ed  ai  collegamenti  telematici,   alla   documentazione
scientifica,   all'attivazione   di   sistemi   di   qualita'   e  di
aggiornamento del personale.