(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Apertura di credito 1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di opere pubbliche di interesse regionale e delle somme conseguenti all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle medesime opere, la Giunta regionale puo' deliberare aperture di credito a favore dei funzionari delegati individuati con il provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.