(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                         Apertura di credito
 
  1. Per il pagamento delle somme concernenti l'affidamento di  opere
pubbliche   di   interesse   regionale   e  delle  somme  conseguenti
all'emissione dei certificati di pagamento per la realizzazione delle
medesime opere, la  Giunta  regionale  puo'  deliberare  aperture  di
credito   a   favore  dei  funzionari  delegati  individuati  con  il
provvedimento che dispone la realizzazione di ciascuna opera.