Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 17 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 10 dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, e' cosi' sostituito: "10. Ai componenti del comitato urbanistico regionale che non siano funzionari regionali in servizio, compete l'indennita' di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del comitato e dei comitati ristretti di cui alla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24. A tutti i componenti spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e' dovuta una indennita' forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 15 luglio 1998 DISTASO