Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del
                           17 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Il  comma 13 dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985,
n. 27, e' cosi' sostituito:
   "13. Ai componenti del comitato regionale  tecnico  amministrativo
che  non  siano funzionari regionali in servizio compete l'indennita'
lorde di  lire  150  mila  (centocinquantamila)  per  ogni  effettiva
partecipazione alle sedute del comitato. A tutti i componenti spetta,
se  e  in  quanto  dovuto,  il rimborso delle spese di viaggio per la
partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati  con
mezzo  proprio  e'  dovuta una indennita' forfettaria pari ad 1/5 del
costo di un litro di benzina super,  vigente  al  momento,  per  ogni
chilometro  percorso,  nonche'  il  rimborso  dell'eventuale pedaggio
autostradale".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione Puglia.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 15 luglio 1998
                               DISTASO