Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 17 luglio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 13 dell'art. 14 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e' cosi' sostituito: "13. Ai componenti del comitato regionale tecnico amministrativo che non siano funzionari regionali in servizio compete l'indennita' lorde di lire 150 mila (centocinquantamila) per ogni effettiva partecipazione alle sedute del comitato. A tutti i componenti spetta, se e in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del comitato. Per i viaggi effettuati con mezzo proprio e' dovuta una indennita' forfettaria pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super, vigente al momento, per ogni chilometro percorso, nonche' il rimborso dell'eventuale pedaggio autostradale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 15 luglio 1998 DISTASO