Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
                           27 luglio 1998)
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  La  Regione considera il turismo rurale importante strumento di
potenziamento e diversificazione  dell'offerta  turistica,  correlata
con  il  recupero  e  la  fruizione dei beni immobili situati in aree
rurali,  per  la  tutela   e   la   valorizzazione   dei   patrimonio
storico-artistico-rurale.
  2.  Nell'ambito  di  tutto il territorio regionale sono consentiti,
immutata  la  volumetria  fuori  terra  esistente  e  fatti  salvi  i
prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche
dell'immobile,  il  consolidamento, il restauro e la ristrutturazione
di edifici rurali, masserie,  trulli,  torri,  fortificazioni  e,  in
genere,  antichi  manufatti  censiti  nel  catasto  agricolo  urbano,
rientranti nel regime giuridico della legge 10 giugno 1939, n. 1089 o
suscettibili di essere assoggettati a tale regime  per  essere  stati
eseguiti   da  oltre  cinquant'anni,  al  fine  della  trasformazione
dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17
maggio 1983, n. 217.
  3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente  mediante
la   realizzazione   di   volumi   interrati,   deve   assicurare  la
conservazione e il recupero  di  manufatti  sotterranei  preesistenti
quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavita' naturali, etc.
  4.  Il  progetto  e'  approvato  con  deliberazione  del  consiglio
comunale,  previo  parere  favorevole  della   commissione   edilizia
comunale.   Deve  essere,  in  ogni  caso,  acquisito  il  preventivo
nulla-osta   della   Soprintendenza   per    i    beni    ambientali,
architettonici,  artistici  e  storici  della  Puglia, e, per le aree
sottoposte  al  vincolo  paesaggistico,  il   preventivo   nulla-osta
previsto  dall'art.  7  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  e
successive modifiche e integrazioni.
  5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge,  costituisce
adozione  di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato
ed  e'  trasmessa,  in  uno  con  gli  atti  progettuali,  pareri   e
nulla-osta,  agli assessorati regionali all'urbanistica e al turismo,
che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere.  La
giunta  regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il
comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano
fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato.
  6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati  alla
Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale
20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP
con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti.
  7.  Le  aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi
quelle inserite nella  legge  regionale  sulle  comunita'  montane  e
quelle   inserite   dalla   delibera   del  consiglio  regionale  per
l'elegibilita' aree PIM.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Puglia.
   Bari, 22 luglio 1998
                               DISTASO