Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 27 luglio 1998) IL COMMISSARIO DI GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione considera il turismo rurale importante strumento di potenziamento e diversificazione dell'offerta turistica, correlata con il recupero e la fruizione dei beni immobili situati in aree rurali, per la tutela e la valorizzazione dei patrimonio storico-artistico-rurale. 2. Nell'ambito di tutto il territorio regionale sono consentiti, immutata la volumetria fuori terra esistente e fatti salvi i prospetti originari e le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile, il consolidamento, il restauro e la ristrutturazione di edifici rurali, masserie, trulli, torri, fortificazioni e, in genere, antichi manufatti censiti nel catasto agricolo urbano, rientranti nel regime giuridico della legge 10 giugno 1939, n. 1089 o suscettibili di essere assoggettati a tale regime per essere stati eseguiti da oltre cinquant'anni, al fine della trasformazione dell'immobile in strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217. 3. L'eventuale ampliamento, da effettuarsi esclusivamente mediante la realizzazione di volumi interrati, deve assicurare la conservazione e il recupero di manufatti sotterranei preesistenti quali ipogei, trappeti, cisterne, granai, cavita' naturali, etc. 4. Il progetto e' approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere favorevole della commissione edilizia comunale. Deve essere, in ogni caso, acquisito il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, e, per le aree sottoposte al vincolo paesaggistico, il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modifiche e integrazioni. 5. La deliberazione, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato ed e' trasmessa, in uno con gli atti progettuali, pareri e nulla-osta, agli assessorati regionali all'urbanistica e al turismo, che esprimono, entro sessanta giorni, il proprio motivato parere. La giunta regionale, con proprio provvedimento, approva la variante. Il comune inserisce la relativa previsione nell'ambito del proprio piano fabbricazione c/o piano regolatore generale vigente c/o adottato. 6. La presente legge si applica anche ai progetti, presentati alla Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 3, che non hanno conseguito il finanziamento POP con esclusione degli ampliamenti fuori terra previsti. 7. Le aree previste per il finanziamento POP sono da considerarsi quelle inserite nella legge regionale sulle comunita' montane e quelle inserite dalla delibera del consiglio regionale per l'elegibilita' aree PIM. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 22 luglio 1998 DISTASO