(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25 del 21 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale) 1. All'art. 26 della legge regionale n. 35 del 1991, cosi' come modificato dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5, e' aggiunto il seguente comma: "6-bis. Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal piano commerciale di sviluppo e adeguamento della rete comunale di vendita, di cui al precedente comma 1, nonche' all'obbligo di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui al precedente comma 5, le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 le cui finalita' assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno". 2. E' soppressa la lettera c) del comma 2 dell'art. 41. 3. Al comma 4 dell'art. 42 dopo le parole "... dall'assessore competente in materia di commercio..." sono soppresse le parole "sentito il comitato di cui all'art. 7, in rapporto alle esigenze dei consumatori". 4. All'art. 49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 5 del 1996 e dell'art. 16 della legge regionale n. 5 del 1998, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi: "2-bis. Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie: a) farmacie e tabaccai; b) edicole; c) distributori di carburanti. 2-ter. Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al comma 1 devono intendersi le figure imprenditoriali di seguito elencate: a) agenti e rappresentanti di commercio; b) agenzie di viaggio e turismo; c) agenzie di affari in mediazione; d) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste; e) agenzie di spedizione e di operazioni doganali". 5. Al comma 1, lettera c), dell'art. 52, cosi' come modificato dalle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 42 e 2 febbraio 1996, n. 5, nonche' dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 6, la percentuale del "60 per cento" e' elevata al "70 per cento". 6. E' soppresso il comma 6 dell'art. 55. 7. E' soppresso il comma 2 dell'art. 59.