(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 25
                         del 21 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35
                (Disciplina del settore commerciale)
 
  1.  All'art.  26  della  legge regionale n. 35 del 1991, cosi' come
modificato dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 5,  e'  aggiunto
il seguente comma:
   "6-bis. Non sono soggette alle procedure e ai vincoli previsti dal
piano  commerciale  di  sviluppo e adeguamento della rete comunale di
vendita, di  cui  al  precedente  comma  1,  nonche'  all'obbligo  di
iscrizione  al  registro esercenti il commercio, di cui al precedente
comma 5, le associazioni di promozione  sociale  ricomprese  tra  gli
enti  di  cui  all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287 le cui finalita' assistenziali  siano  riconosciute  dal
Ministero dell'interno".
  2. E' soppressa la lettera c) del comma 2 dell'art. 41.
  3.  Al  comma  4  dell'art.  42  dopo le parole "... dall'assessore
competente in materia  di  commercio..."  sono  soppresse  le  parole
"sentito il comitato di cui all'art. 7, in rapporto alle esigenze dei
consumatori".
  4.  All'art.  49, come modificato dall'art. 1 della legge regionale
n. 5 del 1996 e dell'art. 16 della legge regionale  n.  5  del  1998,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
  "2-bis. Nelle piccole e medie imprese esercenti il commercio di cui
al comma 1 sono comprese anche le seguenti categorie:
   a) farmacie e tabaccai;
   b) edicole;
   c) distributori di carburanti.
  2-ter.  Per servizi ausiliari del commercio e del turismo di cui al
comma 1  devono  intendersi  le  figure  imprenditoriali  di  seguito
elencate:
   a) agenti e rappresentanti di commercio;
   b) agenzie di viaggio e turismo;
   c) agenzie di affari in mediazione;
   d) agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste;
   e) agenzie di spedizione e di operazioni doganali".
  5.  Al  comma  1,  lettera  c), dell'art. 52, cosi' come modificato
dalle leggi regionali 14 settembre 1993, n. 42 e 2 febbraio 1996,  n.
5,   nonche'  dalla  legge  regionale  19  gennaio  1998,  n.  6,  la
percentuale del "60 per cento" e' elevata al "70 per cento".
  6. E' soppresso il comma 6 dell'art. 55.
  7. E' soppresso il comma 2 dell'art. 59.