(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 35 del 25 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
      Propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati
 
  1.  Nei  sessanta giorni antecedenti la data fissata per l'elezione
del Consiglio  regionale  e'  vietato  alle  associazioni,  unioni  o
sindacati  ad  utilita'  sociale  che si avvalgono delle agevolazioni
previste da norme relative al volontariato, che svolgono  servizi  di
patronato  o  ricevono  finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma,
fare qualsiasi forma di propaganda elettorale a favore di candidti  o
partiti.