(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Propaganda elettorale di associazioni, unioni e sindacati 1. Nei sessanta giorni antecedenti la data fissata per l'elezione del Consiglio regionale e' vietato alle associazioni, unioni o sindacati ad utilita' sociale che si avvalgono delle agevolazioni previste da norme relative al volontariato, che svolgono servizi di patronato o ricevono finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma, fare qualsiasi forma di propaganda elettorale a favore di candidti o partiti.