(Pubblicata nel suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998)
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          O b i e t t i v i
 
  1. Al fine di  proteggere  la  salute  umana,  contribuire  con  un
migliore   ambiente   alla   qualita'   della   vita,  provvedere  al
mantenimento della varieta' delle specie, conservare la capacita'  di
riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita,
e  proteggere  l'ambiente,  i progetti pubblici e privati che possono
avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti
alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA.
  2. La VIA individua, descrive e valuta, in  modo  appropriato,  per
ciascun  caso  particolare  e  conformemente  alle disposizioni della
presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un  progetto  sui
seguenti fattori:
   a) l'uomo, la fauna e la flora;
   b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
   c) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
   d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b e c).