(Pubblicata nel suppl. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 4 agosto 1998) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O b i e t t i v i 1. Al fine di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualita' della vita, provvedere al mantenimento della varieta' delle specie, conservare la capacita' di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale della vita, e proteggere l'ambiente, i progetti pubblici e privati che possono avere probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente sono sottoposti alla valutazione dell'impatto ambientale, di seguito denominata VIA. 2. La VIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente alle disposizioni della presente legge, gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori: a) l'uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali ed il patrimonio culturale; d) l'interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b e c).