(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 38 dell'8 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 9.- Autorizzazione a variazioni di bilancio per assegnazioni di fondi statali e comunitari Art. 10. - Dichiarazione di urgenza Art. 1. Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali 1. Per la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, in applicazione della legge regionale 7 novembre1994, n. 66, e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 42810). 2. Per la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento fondiario di alpeggi e per la costruzione, sistemazione e ammodernamento di fabbricati rurali, in esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, e' autorizzata, per l'anno 1998, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni (cap. 41725). 3. Per il rimborso dei contributi unificati in agricoltura ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 17 giugno 1991, n. 19, e' autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 500 milioni (cap. 41360). 4. In relazione ai previsti risultati di gestione dell'esercizio 1997/1998 e' autorizzata l'erogazione di un contributo in conto esercizio, a copertura di maggiori oneri, di lire 16.000 milioni (cap. 64927) alla gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88. 5. L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo alla societa' di gestione dei fondi regionali di previdenza complementare, in applicazione della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, e' ridotta, per l'anno 1998, di lire 200 milioni (cap. 20065). 6. Per l'applicazione della legge regionale 11 novembre 1974, n. 44, recante concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge n. 865/1971, e' autorizzata, per l'anno 1998, la maggiore spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35100). 7. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche e' autorizzata, per l'anno 1998, la minor spesa di lire 1.000 milioni (cap. 35080). 8. L'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998, recata dall'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 41/1997 (legge finanziaria per gli anni 1998/2000) per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55, e' ridotta di lire 100 milioni (cap. 67400). 9. L'autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il recupero di strutture ad uso pubblico aderenti ad aree naturali protette in applicazione della legge regionale 9 dicembre 1994, n. 75, e' aumentata, per l'anno 1998, di lire 100 milioni (cap. 67395). 10. Fermo restando l'ammontare della spesa sanitaria per l'anno 1998, determinata in lire 246.380 milioni dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1998, n. 32, l'autorizzazione di spesa per gli interventi diretti della Regione (cap. 59920) e' ridotta di L. 865.500.000 ed e' aumentato del medesimo imposto il trasferimento finanziario all'U.S.L. per spese correnti (cap. 59900). 11. L'autorizzazione di spesa per il concorso delle spese di funzionamento di case di riposo private per anziani ed inabili, gestite in regime di convenzione, e' aumentata, per l'anno 1998, di lire 255 milioni (cap. 61700). 12. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge n. 38/1990), e' trasferita all'USL, per l'anno 1998, la ulteriore somma di lire 3.900 milioni (cap. 60380). 13. L'autorizzazione di spesa di lire 82.057 milioni per l'esecuzione di opere urgenti di ripristino e manutenzione straordinaria di strutture ospedaliere, per il triennio 1998/2000, recata dall'art. 14, comma 3, della legge regionale n. 41/1997 e' ridotta di lire 3.900 milioni, interamente in deduzione della spesa gia' autorizzata per l'anno 1998 (cap. 60420). 14. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni, per l'anno 1998, per la concessione di contributi in conto capitale ai gestori di piste di sci per la realizzazione di infrastrutture destinate alla pratica agonistica, di cui all'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 72, recata dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 41/1997, e' ridotta di lire 820 milioni (cap. 64645). 15. Per l'applicazione della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, e' autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 700 milioni di cui: lire 400 milioni per la concessione di contributi a privati per la realizzazione di manifestazioni a carattere sportivo previsti dal titolo IV (cap. 64321); lire 300 milioni per la concessione di contributi per l'attivita' sportiva di squadra nei massimi campionati nazionali, in applicazione del titolo II, capo VIII (cap. 66503). 16. L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 per la realizzazione di infrastrutture e di impianti sulla linea ferroviaria Aosta - Pre' Saint Didier, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recata dall'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 41/1997, e' ridotta di lire 345 milioni (cap. 67975). 17. Per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, e' autorizzata, per l'anno 1998, la maggior spesa di lire 260 milioni (cap. 51490). 18. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono modificate, per l'anno 1998, nelle misure indicate nel medesimo allegato.