(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 7 ottobre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1990, registro 7, foglio 155; Visto il proprio decreto n. 0278/Pres. del 26 agosto 1997 registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, registro 1 - foglio 361, con il quale e' stata inserita nel predetto Regolamento una disposizione - l'art. 10-bis, che attribuisce alle Aziende per i servizi sanitari il compito di attestare il numero dei posti letto per persone non autosufficienti aventi i requisiti fissati dal medesimo Regolamento; Atteso che le verifiche degli standard funzionali, organizzativi e strutturali fissati nel Regolamento effettuate dalle Aziende in ottemperanza al D.P.G.R. citato hanno evidenziato delle rilevanti problematiche che impediscono l'immediato rilascio delle attestazioni; Considerato che il mancato rilascio delle previste attestazioni potrebbe comportare l'interruzione dell'attivita' delle strutture di che trattasi o la riduzione del numero dei posti letto destinati all'accoglimento di persone non autosufficienti; Valutate le evidenti ricadute negative di tale evenienza sul piano sociale e assistenziale in un settore che a livello regionale presenta carenze quantitative rispetto al fabbisogno; Attesa peraltro la necessita' di individuare modalita' di attestazione dei posti letto in parola che contemperino il rispetto delle disposizioni regolamentari con il mantenimento dei livelli di assistenza quali-quantitativi sinora erogati; Atteso che nella seduta del 4 giugno 1998 il Comitato dipartimentale per i servizi sociali nell'ambito delle proprie competenze ha espresso parere favorevole sulla sostituzione dell'art. 10-bis del predetto Regolamento; Ritenuto, quindi, per quanto concerne i requisiti strutturali edilizi, di prevedere la possibilita' di attestazioni provvisorie correlate ad un percorso pluriennale di adeguamento agli standard previsti dal succitato Regolamento, concordato nell'ambito della programmazione regionale del settore; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 5 giugno 1998; Decreta: L'art. 10-bis, inserito con D.P.G.R. n. 0278/Pres. del 26 agosto 1997 nel "Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalita' assistenziali, dai commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33" approvato con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio 1990, e' sostituito dal seguente: "Art. 10-bis (Attestazione del numero di posti letto per persone non autosufficienti). - 1. Il numero di posti letto per persone non autosufficienti nelle strutture indicate nell'art. 1, comma 1, lettere e), h) ed i) del presente Regolamento deve essere attestato dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in presenza degli standard funzionali, organizzativi e strutturali fissati nel Regolamento stesso. 2. Al fine di non compromettere la continuita' dei servizi residenziali rivolti alle persone non autosufficienti le Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio, in presenza di carenze nei requisiti strutturali, possono rilasciare attestazioni provvisorie con l'indicazione di specifiche prescrizioni e dei previsti tempi di esecuzione. Le strutture sono tenute ad avviare e concludere il percorso di adeguamento alle norme e agli standard vigenti entro i termini concordati con le Aziende per i servizi sanitari e con la Regione". Per le strutture gia' funzionanti, le suddette attestazioni devono essere rilasciate entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, nel Bollettino ufficiale della Regione e successivamente trasmesse alla Direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' quindi pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 3 luglio 1998 CRUDER Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 22 settembre 1998 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 8.