(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 40 del 7 ottobre 1998)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visto il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglimento
residenziale per finalita' assistenziali previsto dai  commi  3  e  4
dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive
modifiche  ed  integrazioni, approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990,
n. 083/Pres. registrato alla Corte  dei  conti  il  15  aprile  1990,
registro 7, foglio 155;
  Visto   il  proprio  decreto  n.  0278/Pres.  del  26  agosto  1997
registrato alla Corte dei conti in data 24 settembre 1997, registro 1
- foglio 361, con il quale e' stata inserita nel predetto Regolamento
una disposizione - l'art. 10-bis, che attribuisce alle Aziende per  i
servizi  sanitari  il  compito di attestare il numero dei posti letto
per persone  non  autosufficienti  aventi  i  requisiti  fissati  dal
medesimo Regolamento;
  Atteso  che le verifiche degli standard funzionali, organizzativi e
strutturali fissati  nel  Regolamento  effettuate  dalle  Aziende  in
ottemperanza  al  D.P.G.R.  citato  hanno evidenziato delle rilevanti
problematiche   che   impediscono    l'immediato    rilascio    delle
attestazioni;
  Considerato  che  il  mancato  rilascio delle previste attestazioni
potrebbe comportare l'interruzione dell'attivita' delle strutture  di
che  trattasi  o  la  riduzione  del numero dei posti letto destinati
all'accoglimento di persone non autosufficienti;
  Valutate le evidenti ricadute negative di tale evenienza sul  piano
sociale  e  assistenziale  in  un  settore  che  a  livello regionale
presenta carenze quantitative rispetto al fabbisogno;
  Attesa   peraltro   la   necessita'  di  individuare  modalita'  di
attestazione dei posti letto in parola che contemperino  il  rispetto
delle  disposizioni  regolamentari con il mantenimento dei livelli di
assistenza quali-quantitativi sinora erogati;
  Atteso  che  nella  seduta  del   4   giugno   1998   il   Comitato
dipartimentale  per  i  servizi  sociali  nell'ambito  delle  proprie
competenze ha espresso parere favorevole sulla sostituzione dell'art.
10-bis del predetto Regolamento;
  Ritenuto, quindi,  per  quanto  concerne  i  requisiti  strutturali
edilizi,  di  prevedere  la  possibilita' di attestazioni provvisorie
correlate ad un percorso pluriennale  di  adeguamento  agli  standard
previsti  dal  succitato  Regolamento,  concordato  nell'ambito della
programmazione regionale del settore;
  Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  1833  del  5
giugno 1998;
 
                              Decreta:
 
  L'art.  10-bis,  inserito  con D.P.G.R. n. 0278/Pres. del 26 agosto
1997 nel "Regolamento di esecuzione previsto,  per  le  strutture  di
accoglimento  residenziale per finalita' assistenziali, dai commi 3 e
4 dell'art. 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33" approvato
con D.P.G.R. n. 083/Pres. del 14 febbraio  1990,  e'  sostituito  dal
seguente:
  "Art.  10-bis  (Attestazione  del numero di posti letto per persone
non autosufficienti). - 1. Il numero di posti letto per  persone  non
autosufficienti  nelle  strutture  indicate  nell'art.  1,  comma  1,
lettere e), h) ed i) del presente Regolamento deve  essere  attestato
dall'Azienda  per  i  servizi  sanitari competente per territorio, in
presenza  degli  standard  funzionali,  organizzativi  e  strutturali
fissati nel Regolamento stesso.
  2.  Al  fine  di  non  compromettere  la  continuita'  dei  servizi
residenziali rivolti alle persone non autosufficienti le Aziende  per
i  servizi sanitari competenti per territorio, in presenza di carenze
nei   requisiti   strutturali,   possono   rilasciare    attestazioni
provvisorie  con  l'indicazione  di  specifiche  prescrizioni  e  dei
previsti tempi di esecuzione. Le strutture sono tenute ad  avviare  e
concludere  il  percorso  di  adeguamento  alle norme e agli standard
vigenti entro i termini concordati  con  le  Aziende  per  i  servizi
sanitari e con la Regione".
  Per  le strutture gia' funzionanti, le suddette attestazioni devono
essere rilasciate entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del
presente  decreto,  nel  Bollettino   ufficiale   della   Regione   e
successivamente  trasmesse  alla  Direzione regionale della sanita' e
delle politiche sociali.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  quindi  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione.
   Trieste, 3 luglio 1998
                               CRUDER
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi 22 settembre 1998
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 2, foglio 8.