(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a promuovere e garantire il pluralisino e la liberta' di informazione nel rispetto dei principi costituzionali e dello statuto. 2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e diffusa conoscenza della realta' sociale e culturale del territorio regionale, nonche' la conoscenza degli atti e dei programmi di rilevanza regionale, promuove forme di comunicazione diffusa e tecnologicamente avanzata, che consentano ai diversi soggetti operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere alla determinazione dei criteri di indirizzo dell'attivita' legislativa e della programmazione regionale. 3. La Regione, anche attraverso l'apporto di incentivi economici, considera prioritario agevolare la costituzione di un sistema informativo che contribuisca alla crescita culturale, innalzi il livello di responsabilita' civile, superi gli squilibri e le difformita' territoriali, stimoli la qualificazione e l'efficienza delle imprese regionali e locali di informazione.