(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale
            della Regione Lazio n. 24 del 29 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1. La Regione, con la presente legge, contribuisce a  promuovere  e
garantire  il  pluralisino e la liberta' di informazione nel rispetto
dei principi costituzionali e dello statuto.
  2. A tal fine la Regione, oltre a favorire una capillare e  diffusa
conoscenza   della   realta'   sociale  e  culturale  del  territorio
regionale, nonche' la  conoscenza  degli  atti  e  dei  programmi  di
rilevanza  regionale,  promuove  forme  di  comunicazione  diffusa  e
tecnologicamente  avanzata,  che  consentano  ai   diversi   soggetti
operanti nel territorio di esprimere le loro esigenze e di concorrere
alla   determinazione   dei   criteri   di  indirizzo  dell'attivita'
legislativa e della programmazione regionale.
  3. La Regione, anche attraverso l'apporto di  incentivi  economici,
considera   prioritario  agevolare  la  costituzione  di  un  sistema
informativo che contribuisca  alla  crescita  culturale,  innalzi  il
livello   di  responsabilita'  civile,  superi  gli  squilibri  e  le
difformita'  territoriali,  stimoli  la qualificazione e l'efficienza
delle imprese regionali e locali di informazione.