(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 2 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego e le politiche formative e del lavoro, disciplina l'organizzazione amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di mercato del lavoro. 2. La Regione, nell'elaborazione delle politiche di sviluppo dell'economia ligure, anche al fine di valorizzare la qualita' del lavoro e la crescita delle professionalita', promuove, programma e coordina le iniziative volte a incrementare l'occupazione, ad incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed a favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. 3. La Regione, per il raggiungimento della finalita' della presente legge, promuove l'intesa con le istituzioni locali e con quelle scolastiche ed universitarie, favorisce la concertazione con le parti sociali, nonche' il contributo dei soggetti privati e garantisce la parita' tra uomini e donne nell'accesso alle opportunita' di lavoro. 4. La Regione, anche avvalendosi dell'ente strumentale di cui all'art. 10, promuove la realizzazione di un sistema integrato di servizi che comprenda unitariamente informazione e analisi del mercato, orientamento, formazione professionale, incentivi occupazionali, collocamento, con particolare riguardo alle fasce deboli, e che abbia come propria sede le strutture delle province denominate centri per l'impiego" ai quali porteranno il loro apporto i comuni interessati. 5. Coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la Regione favorisce la semplificazione dell'attivita' amministrativa, la nazionalizzazione degli strumenti di intervento ed il coordinamento della normativa in materia di politiche formative e del lavoro. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce l'accesso alle informazioni ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa e la partecipazione dei soggetti interessati.