(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11
                        del 2 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
 
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'
 
  1. La Regione, in attuazione del decreto  legislativo  23  dicembre
1997 n. 469 (conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), al fine di assicurare l'integrazione tra
i  servizi  per  l'impiego  e  le  politiche  formative e del lavoro,
disciplina  l'organizzazione  amministrativa  e   le   modalita'   di
esercizio  delle  funzioni  e  dei  compiti in materia di mercato del
lavoro.
  2.  La  Regione,  nell'elaborazione  delle  politiche  di  sviluppo
dell'economia  ligure,  anche  al fine di valorizzare la qualita' del
lavoro e la crescita delle professionalita',  promuove,  programma  e
coordina   le  iniziative  volte  a  incrementare  l'occupazione,  ad
incentivare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed a favorire
l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
  3. La Regione, per il raggiungimento della finalita' della presente
legge, promuove l'intesa con  le  istituzioni  locali  e  con  quelle
scolastiche ed universitarie, favorisce la concertazione con le parti
sociali,  nonche'  il contributo dei soggetti privati e garantisce la
parita' tra uomini e donne nell'accesso alle opportunita' di lavoro.
  4. La Regione,  anche  avvalendosi  dell'ente  strumentale  di  cui
all'art.    10,  promuove la realizzazione di un sistema integrato di
servizi  che  comprenda  unitariamente  informazione  e  analisi  del
mercato,    orientamento,    formazione    professionale,   incentivi
occupazionali, collocamento,  con  particolare  riguardo  alle  fasce
deboli,  e  che  abbia  come propria sede le strutture delle province
denominate centri per l'impiego" ai quali porteranno il loro  apporto
i comuni interessati.
  5.  Coerentemente con i principi di cui alla legge 7 agosto 1990 n.
241 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto  di
accesso  ai documenti amministrativi) ed alla legge 15 maggio 1997 n.
127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'  amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo), la Regione favorisce
la      semplificazione     dell'attivita'     amministrativa,     la
nazionalizzazione degli strumenti di intervento ed  il  coordinamento
della  normativa  in  materia di politiche formative e del lavoro. La
Regione tutela i diritti degli  utenti  e  favorisce  l'accesso  alle
informazioni  ed ai servizi, garantendo la trasparenza amministrativa
e la partecipazione dei soggetti interessati.