(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 44
                        del 5 settembre 1998)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  province  regionali ed i comuni costieri ricadenti nel loro
territorio provvedono,  a  mezzo  di  conferenza  di  servizi,  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, ad
individuare le spiagge ricadenti nel territorio dei comuni stessi  da
adibire  alla  balneazione  fra  quelle  ritenute idonee a tale scopo
dagli organi competenti e nel  rispetto  delle  disposizioni  emanate
dalle competenti capitanerie di porto.
  2.  Lungo  le  spiagge  di  cui  al comma 1 i comuni sono tenuti ad
assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di  bagnini
di salvataggio.
  3.  I  comuni  di  cui  al comma 1 sono tenuti altresi' a dotare le
spiagge delle attrezzature e dei servizi necessari per  l'incolumita'
della  vita  a  mare,  nel  rispetto delle disposizioni emanate dalle
competenti capitanerie di porto.
  4. Il servizio di vigilanza  predisposto  dai  comuni  deve  essere
assicurato  tutti  i giorni, senza interruzioni, dalle ore 9 alle ore
19, per un periodo non inferiore a sessanta giorni e non superiore  a
centoventi giorni tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno.