(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 44
                        del 5 settembre 1998)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Procedimenti di aggiudicazione
 
  1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con
bando  di  gara  relativi  all'affidamento  di  lavori  pubblici   di
qualunque  importo  di  competenza degli enti di cui all'art. 1 della
legge regionale 29 aprile  1985,  n.  21  nonche'  dei  soggetti  che
operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19
dicembre  1991,  n.  406,  si  procede  all'aggiudicazione secondo il
criterio del prezzo piu' basso.  L'autorita'  che  presiede  la  gara
verifica,  prima  dell'apertura  delle  offerte, la conformita' della
documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso  di  palese
difformita'   o  di  falsita'  della  documentazione  presentata,  si
adottano le seguenti automatiche  sanzioni  a  carico  delle  imprese
interessate:
   a) esclusione dalla gara;
   b) incameramento della cauzione provvisoria;
   c)   segnalazione   al   comitato   centrale  dell'albo  nazionale
costruttori;
   d) esclusione dalle successive gare dell'ente committente  per  un
anno a partire dalla data della gara.
  2.  Dopo  la verifica della documentazione, si procede all'apertura
ed alla lettura delle offerte, anche di  quelle  escluse  e,  quindi,
all'aggiudicazione,  prendendo  in  considerazione  solo  le  offerte
ammesse.
  3. Allorche' si procede secondo il criterio di cui alla lettera e),
dell'art.  1,  della  legge  2  febbraio 1973, n. 14, l'autorita' che
presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalita'  di  cui  al
comma  1,  la  conformita' della documentazione presentata da tutti i
concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto  previsto  dal
sesto  comma  dell'art.  5  della  legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla
verifica dei conteggi  presentati  da  tutti  i  concorrenti  le  cui
offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo
per  validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori
di calcolo, l'amministrazione procedera' a correggere i prodotti o le
somme di cui al terzo comma, dell'art.  5,  della  legge  2  febbraio
1973,  n. 14. In tale ipotesi la media e' rideterminata con le stesse
modalita' di cui sopra.
  4. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  il
concorrente  e'  escluso dalle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici qualora:
   a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla
gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico
sia in corso un procedimento o sia  stato  emanato  un  provvedimento
definitivo  per  l'applicazione  delle  misure  di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  e  successive
modificazioni;
   b)  a  carico  dei  soggetti  di  cui  alla lettera a) siano state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno  dei
delitti  contro  la  pubblica  amministrazione  e  l'ordine  pubblico
previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma,  319-ter,
321,  323,  secondo  comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416-bis
del codice penale;
   c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di
grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
   d) si trovi in una delle condizioni previste dalle  vigenti  norme
che  precludono  la  stipula  di  contratti  o  di convenzioni con le
stazioni appaltanti;
   e)  i  soggetti  di  cui  alla  lettera  a)  abbiano  reso   false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per
concorrere all'appalto o alla concessione;
   f)  sia  in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attivita' o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi  di
soggetto  di  altro  Stato,  ovvero  sia  in corso una delle predette
procedure;
   g) sia recidivo nelle  violazioni  agli  obblighi  concernenti  le
dichiarazioni  e  i  conseguenti adempimenti in materia di contributi
sociali, imposte e  tasse  secondo  la  legislazione  italiana  o  la
legislazione  dello  Stato  di  residenza ovvero abbia commesso anche
un'unica violazione di maggiore gravita'. Costituisce  violazione  di
maggiore gravita' l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati,
il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20
per  cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione
di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o  delle  imposte
dovute;
   h)  nell'esercizio  della  propria  attivita'  professionale abbia
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
stazione appaltante.
  5. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione
giurata,  ai  sensi  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi  nelle  condizioni
di  cui  alle  lettere  a),  b),  c), f), g) del comma 4. Nel caso di
dichiarazioni mendaci  relativamente  alle  condizioni  di  cui  alle
lettere  b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e
a quelle previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15  e
successive  modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione
perpetua dalle procedure di affidamento.
  6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo  inferiore  a  5
milioni   di  ECU,  vanno  escluse  le  offerte  che  presentino  una
percentuale di ribasso  che  superi  di  oltre  un  quinto  la  media
aritmetica  dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi,
solo nel caso in cui il numero  delle  offerte  ritenute  valide  non
risulti  inferiore  a  sei,  all'esclusione  del  25  per cento delle
offerte di minore ribasso  e  del  25  per  cento  delle  offerte  di
maggiore  ribasso arrotondato all'unita' superiore se il numero delle
offerte  e'  dispari.   L'aggiudicazione   viene   fatta   a   favore
dell'offerta  che  uguaglia o piu' si avvicina per difetto alla media
delle offerte rimaste in gara.
  7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara gia'  pubblicati  alla
data di entrata in vigore della presente legge.
  8.  E'  abrogato  il comma 2, dell'art. 14, della legge regionale 8
gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale
6 aprile 1996, n. 22.
  9. Il comma 4, dell'art. 14 della legge regionale 8  gennaio  1996,
n. 4, e' sostituito dal seguente:
   "4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento
di  lavori  e  forniture  mediante  trattativa privata, si applica il
criterio del massimo ribasso di cui all'art.  1,  lettera  a),  primo
comma,   della   legge   2   febbraio   1973,  n.  14.  Sono  escluse
dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di
oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei  ribassi  di
tutte le offerte ammesse".