(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 44 del 5 settembre 1998) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Procedimenti di aggiudicazione 1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonche' dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo piu' basso. L'autorita' che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformita' della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformita' o di falsita' della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate: a) esclusione dalla gara; b) incameramento della cauzione provvisoria; c) segnalazione al comitato centrale dell'albo nazionale costruttori; d) esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara. 2. Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse. 3. Allorche' si procede secondo il criterio di cui alla lettera e), dell'art. 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorita' che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalita' di cui al comma 1, la conformita' della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procedera' a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'art. 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media e' rideterminata con le stesse modalita' di cui sopra. 4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente e' escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora: a) a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni; b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319-ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416-bis del codice penale; c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori; d) si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti; e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione; f) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure; g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravita'. Costituisce violazione di maggiore gravita' l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute; h) nell'esercizio della propria attivita' professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante. 5. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento. 6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unita' superiore se il numero delle offerte e' dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o piu' si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara. 7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara gia' pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. E' abrogato il comma 2, dell'art. 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22. 9. Il comma 4, dell'art. 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e' sostituito dal seguente: "4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'art. 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse".