(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50
                         del 6 ottobre 1998)
 
                          REGIONE SICILIANA
                 L'assemblea regionale ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  fine  della  salvaguardia  e  del  recupero  della  valenza
culturale della  pesca  del  tonno  col  tradizionale  sistema  delle
tonnare  fisse,  secondo  le tradizioni locali, l'assessore regionale
per i beni culturali ed ambientali e per la  pubblica  istruzione  e'
autorizzato  a  concedere  ai  comuni,  nei  cui territori si trovano
tonnare attive, contributi per  l'esercizio  delle  stesse,  compresi
l'acquisto  e  la  manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di
reti.
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  comuni  interessati
provvedono  mediante  convenzioni  con  cooperative  di  pescatori  o
soggetti economici che operano negli specifici settori di attivita'.
  3. I contributi di cui al presente articolo sono  anticipati  nella
misura  massima  dell'80  per cento, sulla base di preventivi vistati
per la congruita' dall'ufficio tecnico del comune interessato,  entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
  4.  Le  somme  corrispondenti  sono  erogate da parte dei comuni ai
legali rappresentanti delle cooperative dei pescatori o dei  soggetti
economici interessati.
  5.  L'assessore  regionale per i beni culturali ed ambientali e per
la pubblica istruzione provvede, entro trenta giorni dall'entrata  in
vigore   della   presente   legge;   all'emanazione  delle  direttive
occorrenti per la sua attuazione.
  6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'anno
finanziario 1998 la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si
provvede con  parte  delle  disponibilita'  del  capitolo  38360  del
bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.
  7.  Per  gli  esercizi successivi l'onere sara' determinato a norma
dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.