(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 50 del 6 ottobre 1998) REGIONE SICILIANA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Al fine della salvaguardia e del recupero della valenza culturale della pesca del tonno col tradizionale sistema delle tonnare fisse, secondo le tradizioni locali, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e' autorizzato a concedere ai comuni, nei cui territori si trovano tonnare attive, contributi per l'esercizio delle stesse, compresi l'acquisto e la manutenzione di imbarcazioni, di attrezzature e di reti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, i comuni interessati provvedono mediante convenzioni con cooperative di pescatori o soggetti economici che operano negli specifici settori di attivita'. 3. I contributi di cui al presente articolo sono anticipati nella misura massima dell'80 per cento, sulla base di preventivi vistati per la congruita' dall'ufficio tecnico del comune interessato, entro il 31 gennaio di ciascun anno. 4. Le somme corrispondenti sono erogate da parte dei comuni ai legali rappresentanti delle cooperative dei pescatori o dei soggetti economici interessati. 5. L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; all'emanazione delle direttive occorrenti per la sua attuazione. 6. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 2.000 milioni. Al relativo onere si provvede con parte delle disponibilita' del capitolo 38360 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. 7. Per gli esercizi successivi l'onere sara' determinato a norma dell'art. 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.