IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 16-88/Leg. di data 20 luglio 1998; Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9512 di data 4 settembre 1998; Decreta: Di sostituire l'art. 4 del regolamento di contabilita' della Provincia, approvato con deliberazione n. 8131 di data 17 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale n. 16-88/Leg. del 20 luglio 1998, con il seguente: "Art. 4. (Preventivo di cassa). - 1. In attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale di contabilita' la giunta provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, approva un preventivo di cassa, articolato per centri di responsabilita' e contenente anche un fondo di riserva di cassa. Nel caso in cui il preventivo di cassa riporti i budget di cassa da assegnare ai dirigenti, generali, alla loro ulteriore suddivisione nei budget da assegnare ai dirigenti provvedono i medesimi dirigenti generali. 2. Il totale delle entrate delle quali e' prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali e' autorizzato il pagamento e' fissato nei limiti dei volumi complessivi determinati dalla legge di bilancio. Il totale delle spese di cui e' autorizzato il pagamento non puo' superare il totale delle entrate tenuto conto dei saldi iniziali di cassa. 3. Le modalita' di gestione del preventivo di cassa e dei relativi budget sono specificati nel provvedimento di approvazione del preventivo medesimo. Esso dovra' comunque attenersi ai seguenti criteri e limiti: a) rispetto dei contenuti delle eventuali intese definite con lo Stato ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario; b) articolazione del preventivo di cassa per l'entrate con riferimento alle riscossioni previste per ciascuna area omogenea in cui le stesse sono ripartite; c) articolazione del preventivo di cassa per pagamenti tra i diversi centri di responsabilita' sulla base del grado di effettiva erogazione delle spese, assicurando comunque la copertura delle obbligazioni assunte dalla Provincia ed in scadenza entro il termini dell'esercizio cui il preventivo si riferisce; d) effettuazione dei pagamenti da parte del responsabile del budget nei limiti della massa spendibile di ciascun capitolo del documento tecnico di cui all'art. 14, nonche' complessivamente, nel limite del budget di cassa assegnato. 4. L'utilizzo del fondo di riserva di cassa e' disposto dalla giunta provinciale con proprie deliberazioni di variazione del preventivo di cassa predisposte dal servizio bilancio e ragioneria, previa richiesta del responsabile cui e' attribuito il budget di cassa. 5. Per finalita' di controllo dei flussi di cassa e di ottimizzazione della gestione di tesoreria, nonche' per ottemperare alle intese con lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno finanziario, la giunta provinciale puo' inoltre, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 9-bis della legge provinciale di contabilita', introdurre, anche nel corso dell'esercizio finanziario, ulteriori vincoli alla gestione di cassa e disposizioni specifiche di razionalizzazione e contenimento dei pagamenti". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 7 settembre 1998 Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1998. Registro n. 1, foglio n. 12. ANDREOTTI N.B. IL TESTO DEL REGOLAMENTO DI SEGUITO RIPORTATO E' QUELLO COORDINATO RISULTANTE DAL DECRETO BASE 16-88/LEG. EMANATO DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN DATA 20 LUGLIO 1998 MODIFICATO DAL DECRETO DI CUI SOPRA. Regolamento di contabilita', art. 78-ter legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 Art. 1. Scopi e finalita' del presente regolamento 1. In attuazione dell'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto e dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il presente regolamento da' attuazione ed integra l'ordinamento contabile della Provincia autonoma di Trento. 2. Per i fini di cui al presente regolamento la legge a provinciale 14 settembre 1979, n. 7 "Norme in a materia di bilancio e di contabilita' generale della Provincia autonoma di Trento", come da ultimo modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e' indicata come "legge provinciale di contabilita'"; il documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio di previsione di cui al comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale di contabilita' e' indicato come "documento tecnico"; il "bilancio di previsione" e indicato anche come "bilancio".