IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Visto l'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre  1979,  n.
7,  come  introdotto  dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio
1998, n. 3;
  Visto  l'art.  53  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670;
  Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  n.
16-88/Leg.  di data 20 luglio 1998;
  Su  conforme deliberazione della giunta provinciale n. 9512 di data
4 settembre 1998;
 
                              Decreta:
 
  Di sostituire  l'art.  4  del  regolamento  di  contabilita'  della
Provincia, approvato con deliberazione n. 8131 di data 17 luglio 1998
ed  emanato  con  decreto  del Presidente della giunta provinciale n.
16-88/Leg.  del 20 luglio 1998, con il seguente:
  "Art.  4.  (Preventivo  di  cassa).  -  1.  In   attuazione   delle
disposizioni  di  cui al comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale
di contabilita' la  giunta  provinciale,  entro  il  31  dicembre  di
ciascun  anno,  approva un preventivo di cassa, articolato per centri
di responsabilita' e contenente anche un fondo di riserva  di  cassa.
Nel  caso  in cui il preventivo di cassa riporti i budget di cassa da
assegnare ai dirigenti, generali, alla  loro  ulteriore  suddivisione
nei  budget da assegnare ai dirigenti provvedono i medesimi dirigenti
generali.
  2. Il totale delle entrate delle quali e' prevista la riscossione e
il totale delle spese delle quali  e'  autorizzato  il  pagamento  e'
fissato  nei limiti dei volumi complessivi determinati dalla legge di
bilancio. Il totale delle spese di cui e'  autorizzato  il  pagamento
non  puo'  superare  il  totale  delle entrate tenuto conto dei saldi
iniziali di cassa.
  3. Le modalita' di gestione del preventivo di cassa e dei  relativi
budget   sono  specificati  nel  provvedimento  di  approvazione  del
preventivo medesimo.  Esso  dovra'  comunque  attenersi  ai  seguenti
criteri e limiti:
   a)  rispetto  dei contenuti delle eventuali intese definite con lo
Stato ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario;
   b)  articolazione  del  preventivo  di  cassa  per  l'entrate  con
riferimento  alle  riscossioni previste per ciascuna area omogenea in
cui le stesse sono ripartite;
   c) articolazione del preventivo  di  cassa  per  pagamenti  tra  i
diversi  centri  di responsabilita' sulla base del grado di effettiva
erogazione delle  spese,  assicurando  comunque  la  copertura  delle
obbligazioni  assunte dalla Provincia ed in scadenza entro il termini
dell'esercizio cui il preventivo si riferisce;
   d) effettuazione dei  pagamenti  da  parte  del  responsabile  del
budget  nei  limiti  della  massa  spendibile di ciascun capitolo del
documento tecnico di cui all'art. 14, nonche'  complessivamente,  nel
limite del budget di cassa assegnato.
  4.  L'utilizzo  del  fondo  di  riserva  di cassa e' disposto dalla
giunta  provinciale  con  proprie  deliberazioni  di  variazione  del
preventivo  di  cassa predisposte dal servizio bilancio e ragioneria,
previa richiesta del responsabile cui  e'  attribuito  il  budget  di
cassa.
  5.   Per   finalita'   di  controllo  dei  flussi  di  cassa  e  di
ottimizzazione della gestione di tesoreria, nonche'  per  ottemperare
alle  intese  con  lo Stato in materia di contenimento del fabbisogno
finanziario, la giunta provinciale puo' inoltre, ai sensi  del  comma
3-bis  dell'art.    9-bis  della  legge  provinciale di contabilita',
introdurre, anche nel  corso  dell'esercizio  finanziario,  ulteriori
vincoli   alla   gestione  di  cassa  e  disposizioni  specifiche  di
razionalizzazione e contenimento dei pagamenti".
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
   Trento, 7 settembre 1998
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1998.
Registro n. 1, foglio n. 12.
                              ANDREOTTI
 
N.B.  IL  TESTO  DEL  REGOLAMENTO  DI  SEGUITO  RIPORTATO  E'  QUELLO
COORDINATO  RISULTANTE  DAL  DECRETO  BASE  16-88/LEG.  EMANATO   DAL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE IN DATA 20 LUGLIO 1998 MODIFICATO
DAL DECRETO DI CUI SOPRA.
 
              Regolamento di contabilita', art. 78-ter
              legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7
 
                               Art. 1.
             Scopi e finalita' del presente regolamento
 
  1.  In  attuazione  dell'art.  78-ter  della  legge  provinciale 14
settembre 1979, n. 7, come  introdotto  e  dall'art.  6  della  legge
provinciale  23  febbraio  1998,  n.  3,  il presente regolamento da'
attuazione  ed  integra  l'ordinamento  contabile   della   Provincia
autonoma di Trento.
  2. Per i fini di cui al presente regolamento la legge a provinciale
14  settembre  1979,  n.  7  "Norme  in  a  materia  di bilancio e di
contabilita' generale della Provincia autonoma di  Trento",  come  da
ultimo  modificata dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e'
indicata come  "legge  provinciale  di  contabilita'";  il  documento
tecnico  di  accompagnamento  e  di  specificazione  del  bilancio di
previsione di cui al comma 10 dell'art. 12 della legge provinciale di
contabilita' e' indicato come "documento tecnico";  il  "bilancio  di
previsione" e indicato anche come "bilancio".