(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 117 del 17 settembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 49/1992 1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 49 e' cosi' modificata: "b) un medico specialista delle discipline neurologiche o psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni psichiche qualora il richiedente risulti sprovvisto di certificazione specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in data non anteriore a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della commissione sanitaria;".