(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna
                    n. 117 del 17 settembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 49/1992
 
  1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della legge  regionale  28
dicembre 1992, n. 49 e' cosi' modificata:
   "b)   un   medico  specialista  delle  discipline  neurologiche  o
psicologiche per gli accertamenti relativi alle condizioni  psichiche
qualora   il   richiedente   risulti   sprovvisto  di  certificazione
specialistica idonea ed esaustiva rilasciata, di norma, in  data  non
anteriore  a mesi 6 rispetto alla data di accertamento da parte della
commissione sanitaria;".