(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 15 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Autorizzazione
 
  1.  Il  funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private
in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di  indirizzo  e
coordinamento  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
14  gennaio  1997   e'   subordinato   al   rilascio   di   specifica
autorizzazione  secondo le norme della presente legge. E' subordinato
altresi' al rilascio di  specifica  autorizzazione  il  funzionamento
delle  strutture  residenziali e semiresidenziali pubbliche e private
che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale.
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione,  la  giunta  regionale
puo'   stabilire  requisiti  minimi  integrativi  rispetto  a  quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,
nonche' requisiti minimi per l'esercizio di attivita'  sanitarie  non
contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica.
  3.   La   giunta   regionale  con  propria  direttiva,  sentita  la
commissione  consiliare   sicurezza   sociale,   entro   120   giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente legge stabilisce i requisiti
minimi  generali   e   specifici   per   l'esercizio   di   attivita'
socio-sanitarie   e   socio-assistenziali.      La  giunta  regionale
disciplina altresi' nei termini di cui al comma 2,  il  coordinamento
delle  procedure  concernenti  l'autorizzazione  all'esercizio  delle
attivita' sanitarie con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.
  4. La disposizione di cui al comma 2 dell' art. 3 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1997  non si applica agli
ampliamenti  ed  alle  trasformazioni  di  strutture   pubbliche   in
esercizio  alla  data  di entrata in vigore della presente legge, che
non  comportino  interventi  di   carattere   strutturale   e   siano
conseguenti  a  determinazioni  contenute  nei piani attuativi locali
approvati dalla regione. La medesima disposizione non si applica alle
strutture gia' autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli
ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  che non comportino aumento di ricettivita' o
modifiche delle attivita'  autorizzate.  In  caso  di  ampliamento  o
ristrutturazione  edilizia  di  strutture  private  gia' autorizzate,
l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni oggetto  di  intervento.
Resta  comunque  fermo  l'obbligo  dell'adeguamento  delle  strutture
pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.