(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 15 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autorizzazione 1. Il funzionamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e' subordinato al rilascio di specifica autorizzazione secondo le norme della presente legge. E' subordinato altresi' al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attivita' socio-sanitaria e socio-assistenziale. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la giunta regionale puo' stabilire requisiti minimi integrativi rispetto a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, nonche' requisiti minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie non contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica. 3. La giunta regionale con propria direttiva, sentita la commissione consiliare sicurezza sociale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge stabilisce i requisiti minimi generali e specifici per l'esercizio di attivita' socio-sanitarie e socio-assistenziali. La giunta regionale disciplina altresi' nei termini di cui al comma 2, il coordinamento delle procedure concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' sanitarie con quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali. 4. La disposizione di cui al comma 2 dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 non si applica agli ampliamenti ed alle trasformazioni di strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino interventi di carattere strutturale e siano conseguenti a determinazioni contenute nei piani attuativi locali approvati dalla regione. La medesima disposizione non si applica alle strutture gia' autorizzate, relativamente alle trasformazioni ed agli ampliamenti di superficie in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che non comportino aumento di ricettivita' o modifiche delle attivita' autorizzate. In caso di ampliamento o ristrutturazione edilizia di strutture private gia' autorizzate, l'adeguamento e' limitato alle sole porzioni oggetto di intervento. Resta comunque fermo l'obbligo dell'adeguamento delle strutture pubbliche e private ai sensi dell'art. 7.