(Pubblicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 27 ottobre 1998)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
 
  Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio
1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente:
   a) le norme  concernenti  il  nuovo  contratto-tipo  regolante  il
rapporto   di   lavoro   del  personale  delle  scuole  dell'infanzia
equiparate;
   b) le norme  concernenti  l'assunzione  del  personale  insegnante
presso  le  scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare
servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose;
   c) le  norme  relative  all'istituzione  e  al  funzionamento  del
collegio dei docenti nelle scuole equiparate dell'infanzia.
  Visti  i  propri  precedenti  decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo
1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993, n. 14-12/Leg. di  data  24
ottobre  1994, n. 7-51/Leg. di data 9 giugno 1997, nonche' il decreto
n. 15-87/Leg. di data 6 luglio 1998 con i quali sono state  apportate
parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992;
  Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 9874 di data 11
settembre 1998, con la quale e'  stato  sostituito  integralmente  il
suddetto regolamento;
  Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n.  670
di data 31 agosto 1972;
 
                              Decreta:
 
  1.  Di approvare il nuovo regolamento, secondo il testo allegato al
presente  atto,  che  ne  forma  parte  integrante   e   sostanziale,
contenente:
   a)  le  norme  concernenti  il  nuovo  contratto-tipo regolante il
rapporto  di  lavoro  del  personale   delle   scuole   dell'infanzia
equiparate;
   b)  le norme concernenti l'assunzione e la conservazione del posto
del personale insegnante presso le  scuole  dell'infanzia  equiparate
ove  si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini
o congregazioni religiose;
   c) le  norme  relative  all'istituzione  e  al  funzionamento  del
collegio dei docenti nelle scuole equiparate dell'infanzia.
  2.  Di  dare  atto  che detto regolamento sostituisce integralmente
quello precedente, approvato con decreto del presidente della  giunta
provinciale   17   luglio   1992,   n.   11-64/Leg.,   e   successive
modificazioni.
  Il presente decreto entrera' in vigore il  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   Trento, 14 settembre 1998
                              ANDREOTTI
Allegato
 
                               Art. 1.
                 Assunzione del personale insegnante
 
  1.  Il  personale  insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate
che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme  vigenti  in
materia  di  rapporto  di  impiego privato e altresi' in possesso del
titolo di studio di cui  all'art.  7  del  testo  unico  delle  leggi
provinciali  concernenti  l'ordinamento  della  scuola  dell'infanzia
della  provincia  autonoma  di  Trento,   viene   assunto   a   tempo
indeterminato con un periodo di prova di 6 mesi.
  2.  I  periodi  di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono
utili ai fini del compimento del periodo  di  prova,  fatti  salvi  i
periodi di ferie che sono considerati utili.
  3.   Trascorso   il   periodo  di  prova  l'assunzione  si  intende
confermata,  salvo  che  non  sia  intervenuto  un  provvedimento  di
risoluzione  del  rapporto  di lavoro per esisto negativo della prova
stessa.
  4.  L'esito  negativo  della  prova viene dichiarato e motivato nel
corso dei sei mesi di effettivo servizio, ma non prima di cinque mesi
di effettivo servizio, sentito il comitato di gestione.
  5. In caso di esito sfavorevole della prova il rapporto  di  lavoro
viene  risolto  senza preavviso ne indennita' sostitutiva dal gestore
della scuola; oppure questi, al fme di acquisire  ulteriori  elementi
di  valutazione,  potra'  riassumere  in  via  prioritaria  la stessa
insegnante a tempo indeterminato con un successivo periodo  di  prova
di altri sei mesi.
  6. Salvo il disposto di cui al comma precedente in ordine all'esito
negativo  del  periodo  di  prova,  durante  il  periodo  medesimo il
rapporto  di  lavoro  potra'  essere  risolto  senza  preavviso   ne'
indennita'   sostitutiva  in  ogni  momento  dall'insegnante  e,  ove
ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 20 e 21,  dal  gestore
della scuola.
  7.  Per il personale insegnante che abbia gia' sostenuto e superato
un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia della  provincia,
prima  dell'anno scolastico 1977/1978 o presso una scuola equiparata,
il periodo di prova si intende superato.
  8. Nel caso in cui l'insegnante assunto a tempo indeterminato venga
licenziato per cessazione definitiva dell'attivita'  della  scuola  o
per  riduzione  di  sezione ed a causa di cio' non possa terminare il
periodo di prova, questi avra' diritto a terminarlo presso la  scuola
equiparata nella quale verra' nuovamente assunto.
  9.  Salvo  il  disposto  di  cui  al comma precedente, il personale
insegnante assunto a tempo indeterminato non puo' proporre domanda di
assunzione in altra scuola  equiparata  prima  di  aver  superato  il
periodo di prova.
  10.  Fatto  salvo  quanto  previsto dai successivi commi 11 e 12, i
posti che si rendono disponibili dopo la data del  1  settembre,  per
effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo
indeterminato   previsto   dal   piano  annuale,  sono  coperti  fino
all'ammontare massimo del 50% del numero di  personale  insegnante  a
tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e
nell'ordine  cronologico nel quali i posti si rendono disponibili, da
personale assunto con contratto a tempo  determinato.  Il  numero  di
personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e'
arrotondato  all'unita'  superiore.  La  durata del contratto di tale
personale non puo' protrarsi oltre la data di chiusura dell'attivita'
didattica dell'anno scolastico.
  11. Il personale insegnante a tempo  indeterminato  che  cessa  dal
servizio  alla  fine all'anno scolastico per effetto delle previsioni
del piano annuale e che non abbia ottenuto lo  spostamento  ad  altra
scuola  equiparata,  ha  diritto  di  ricoprire i posti di insegnante
supplementare a tempo determinato  e  con  orario  pieno  di  cui  al
successivo art. 9.
  12.  Il personale di cui al comma 11, viene assunto con contratto a
tempo  indeterminato  e  mantiene  l'anzianita'  di  servizio  ed  il
trattamento  economico  in  godimento  all'atto  della cessazione del
rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza.