(Pubblicato nel suppl. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 27 ottobre 1998) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il proprio precedente decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992 con il quale e' stato approvato il nuovo regolamento contenente: a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate; b) le norme concernenti l'assunzione del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose; c) le norme relative all'istituzione e al funzionamento del collegio dei docenti nelle scuole equiparate dell'infanzia. Visti i propri precedenti decreti n. 5-84/Leg. di data 11 marzo 1993, n. 14-93/Leg. di data 5 agosto 1993, n. 14-12/Leg. di data 24 ottobre 1994, n. 7-51/Leg. di data 9 giugno 1997, nonche' il decreto n. 15-87/Leg. di data 6 luglio 1998 con i quali sono state apportate parziali modifiche al decreto n. 11-64/Leg. di data 17 luglio 1992; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9874 di data 11 settembre 1998, con la quale e' stato sostituito integralmente il suddetto regolamento; Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 di data 31 agosto 1972; Decreta: 1. Di approvare il nuovo regolamento, secondo il testo allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, contenente: a) le norme concernenti il nuovo contratto-tipo regolante il rapporto di lavoro del personale delle scuole dell'infanzia equiparate; b) le norme concernenti l'assunzione e la conservazione del posto del personale insegnante presso le scuole dell'infanzia equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose; c) le norme relative all'istituzione e al funzionamento del collegio dei docenti nelle scuole equiparate dell'infanzia. 2. Di dare atto che detto regolamento sostituisce integralmente quello precedente, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 17 luglio 1992, n. 11-64/Leg., e successive modificazioni. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trento, 14 settembre 1998 ANDREOTTI Allegato Art. 1. Assunzione del personale insegnante 1. Il personale insegnante delle scuole dell'infanzia equiparate che sia in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia di rapporto di impiego privato e altresi' in possesso del titolo di studio di cui all'art. 7 del testo unico delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento, viene assunto a tempo indeterminato con un periodo di prova di 6 mesi. 2. I periodi di assenza dal servizio a qualsiasi titolo non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova, fatti salvi i periodi di ferie che sono considerati utili. 3. Trascorso il periodo di prova l'assunzione si intende confermata, salvo che non sia intervenuto un provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per esisto negativo della prova stessa. 4. L'esito negativo della prova viene dichiarato e motivato nel corso dei sei mesi di effettivo servizio, ma non prima di cinque mesi di effettivo servizio, sentito il comitato di gestione. 5. In caso di esito sfavorevole della prova il rapporto di lavoro viene risolto senza preavviso ne indennita' sostitutiva dal gestore della scuola; oppure questi, al fme di acquisire ulteriori elementi di valutazione, potra' riassumere in via prioritaria la stessa insegnante a tempo indeterminato con un successivo periodo di prova di altri sei mesi. 6. Salvo il disposto di cui al comma precedente in ordine all'esito negativo del periodo di prova, durante il periodo medesimo il rapporto di lavoro potra' essere risolto senza preavviso ne' indennita' sostitutiva in ogni momento dall'insegnante e, ove ricorrano i casi di cui ai successivi articoli 20 e 21, dal gestore della scuola. 7. Per il personale insegnante che abbia gia' sostenuto e superato un periodo di prova presso una scuola dell'infanzia della provincia, prima dell'anno scolastico 1977/1978 o presso una scuola equiparata, il periodo di prova si intende superato. 8. Nel caso in cui l'insegnante assunto a tempo indeterminato venga licenziato per cessazione definitiva dell'attivita' della scuola o per riduzione di sezione ed a causa di cio' non possa terminare il periodo di prova, questi avra' diritto a terminarlo presso la scuola equiparata nella quale verra' nuovamente assunto. 9. Salvo il disposto di cui al comma precedente, il personale insegnante assunto a tempo indeterminato non puo' proporre domanda di assunzione in altra scuola equiparata prima di aver superato il periodo di prova. 10. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 11 e 12, i posti che si rendono disponibili dopo la data del 1 settembre, per effetto di cessazione dal servizio di personale con contratto a tempo indeterminato previsto dal piano annuale, sono coperti fino all'ammontare massimo del 50% del numero di personale insegnante a tempo indeterminato in servizio presso la stessa scuola equiparata, e nell'ordine cronologico nel quali i posti si rendono disponibili, da personale assunto con contratto a tempo determinato. Il numero di personale che consegue all'applicazione della percentuale predetta e' arrotondato all'unita' superiore. La durata del contratto di tale personale non puo' protrarsi oltre la data di chiusura dell'attivita' didattica dell'anno scolastico. 11. Il personale insegnante a tempo indeterminato che cessa dal servizio alla fine all'anno scolastico per effetto delle previsioni del piano annuale e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata, ha diritto di ricoprire i posti di insegnante supplementare a tempo determinato e con orario pieno di cui al successivo art. 9. 12. Il personale di cui al comma 11, viene assunto con contratto a tempo indeterminato e mantiene l'anzianita' di servizio ed il trattamento economico in godimento all'atto della cessazione del rapporto di lavoro presso la scuola di provenienza.