(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
  1.  La  Regione Lombardia con la presente legge determina le scelte
di propria competenza relativamente alla legge 5 gennaio 1994, n.  36
"Disposizioni in materia di risorse  idriche",  caratterizzandole  in
base ai seguenti sostanziali obiettivi:
   a)  valorizzare  e  salvaguardare  nel  tempo  la  qualita'  e  la
quantita' del patrimonio idrico per gli usi antropici,  ambientali  e
produttivi;
   b)  rimuovere  i  fattori che causano diseconomia nella produzione
dei  servizi  e  livelli  di  qualita'   inadeguati   ai   fabbisogni
dell'utenza,   perseguendo   un   disegno   di  razionalizzazione  ed
ottimizzazione rispetto ai temi delle dotazioni idriche e della  loro
qualita',  delle  perdite  delle  reti, degli equilibri fra i diversi
usi, della frammentazione nelle dimensioni gestionali, della politica
tariffaria.
  2. La Regione assicura una gestione  integrata  di  tutti  gli  usi
dell'acqua,  coordina l'esercizio delle funzioni degli enti locali in
materia e provvede alla disciplina delle modalita'  di  gestione  del
servizio idrico.