(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 43 del 26 ottobre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lombardia con la presente legge determina le scelte di propria competenza relativamente alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", caratterizzandole in base ai seguenti sostanziali obiettivi: a) valorizzare e salvaguardare nel tempo la qualita' e la quantita' del patrimonio idrico per gli usi antropici, ambientali e produttivi; b) rimuovere i fattori che causano diseconomia nella produzione dei servizi e livelli di qualita' inadeguati ai fabbisogni dell'utenza, perseguendo un disegno di razionalizzazione ed ottimizzazione rispetto ai temi delle dotazioni idriche e della loro qualita', delle perdite delle reti, degli equilibri fra i diversi usi, della frammentazione nelle dimensioni gestionali, della politica tariffaria. 2. La Regione assicura una gestione integrata di tutti gli usi dell'acqua, coordina l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia e provvede alla disciplina delle modalita' di gestione del servizio idrico.